Reggenza in risposta al comitato promotori referendum
Se ne riporta il testo integrale:
La Reggenza, al termine del proprio mandato, desidera rivolgere un indirizzo di saluto alla cittadinanza, auspicando che su tutti sia guida la piena osservanza delle regole istituzionali, favorendo i collegamenti fra i poteri dello Stato e i idiritti di tutti i cittadini, che devono essere informati e resi partecipi della vita del Paese.
Proprio al fine di un compiuto adempimento delle funzioni istituzionali relative al semestre di competenza, la Reggenza ritiene doveroso fare alcune puntualizzazioni sulle procedure referendarie attualmente in corso, che troveranno completamento successivamente a questo mandato. Il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme ha emesso in data 12 marzo 2005 le proprie sentenze sugli otto referendum propositivi e sui due referendum abrogativi – presentati da Antonio Putti, Angela Venturini, Marialuisa Pierdominici e Massimo Morri il 9 novembre 2004 – dichiarando inammissibili quattro referendum propositivi e due abrogativi.
In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 14, primo comma, della Legge n. 101/1994 la Reggenza ha emesso il decreto 24 marzo 2005 n. 43 con cui ha preso atto e ha dato pubblica notizia dei referendum dichiarati non ammissibili.
Per quanto concerne i quattro referendum dichiarati ammissibili occorrerà invece fissare la data di svolgimento della consultazione referendaria con apposito decreto reggenziale.
La Legge n. 101/1994 non prevede un termine per l’emissione di tale decreto, lasciando qundi piena discrezionalità alla Reggenza nel fare al riguardo le valutazioni più opportune.
In una dovuta valutazione di tutti gli aspetti sociali del Paese e in considerazione del fatto che i seggi elettorali devono essere allestiti presso gli edifici scolastici, la Reggenza ha ritenuto che la consultazione referendaria e le operazioni necessarie all’espletamento della stessa non dovessero interferire con lo svolgimento dell’attività scolastica e le procedure di esame di fone corso.
Considerato che l’attività scolastica si protrarrà fino alla fine del prossim omese di giugno, per le valutazioni di cui sopra la Reggenza non ha inteso convocare la consultazione referendaria fino alla fine di tale mese.
Per la convocazione nei mesi successivi non potrà più essere competente questa Reggenza in quanto, come recita l’articolo 14, secondo comma, della legge 101/1994, il referendum deve tenersi in un giorno di domenica compreso fra il 60° e il 90° giorno dalla data del decreto reggenziale di indizione del referensum medesimo.