La creazione del Dipartimento di Funzione Pubblica, le missioni e le funzioni degli uffici. Con la legge quadro il Governo definisce gli ambiti entro i quali organizzare la riforma. Prevista la separazione delle competenze politiche da quelle amministrative, la definizione dei ruoli, l’autonomia dell’amministrazione. Il Congresso di Stato definisce le direttive e le linee di indirizzo politico amministrativo e verifica che gli obiettivi siano raggiunti con gli indirizzi impartiti. La struttura resta organizzata in Dipartimenti, per raggruppare aree di servizi ed esigenze omogenee: ai Dipartimenti sono attribuite le funzioni di impulso, integrazione e controllo e di gestione delle risorse; a questi si affiancano gli enti autonomi, indipendenti sia dal punto di vista finanziario che gestionale e separati dai Dipartimenti. La novità è il Dipartimento della Funzione Pubblica, perché sarà di raccordo con le amministrazioni del pubblico allargato. Ne fanno parte anche gli organi collegiali di pubblico impiego, la commissione consultiva ma anche futuri organi di coordinamento come capi del personale. Al vertice, la Direzione Generale della Funzione pubblica, organo collegiale guidato dal direttore, che avrà le funzioni oggi di competenza del capo del personale. Altra innovazione sono le missioni e funzioni di uffici e servizi, che definiscono in piena trasparenza il ruolo e le attribuzioni delle singole unità organizzative, ed anche il fabbisogno di personale. Le missioni saranno stabilite per legge mentre le funzioni aggiornate tramite decreto delegato. La riforma prevede poi un ruolo primario per il dirigente: è responsabile del buon andamento del servizio che dirige, in quanto gestore di risorse umane e di organizzazione.
Francesca Biliotti
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