San Marino: Messaggio costituzionale dei Capitani Reggenti
L’articolo 3 della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 detta norme relativamente alla durata in carica del Congresso di Stato e alle sue dimissioni.
Più precisamente il comma 1 testualmente recita: Il Congresso di Stato dura in carica per l’intera legislatura, a meno di dimissioni deliberate dal medesimo Congresso”.
Il comma 2 del medesimo articolo dispone “Il Congresso di Stato si dimette nelle mani dei Capitani Reggenti i quali, salvo i casi dei commi 3 e 4 del presente articolo, convocano al più presto una apposita seduta del Consiglio Grande e Generale per il relativo dibattito.” Il comma 3 del medesimo articolo - e citato nella suddetta norma - dispone che “Il Congresso di Stato si dimette comunque nelle mani dei Capitani Reggenti dopo la convocazione della prima seduta della legislatura del Consiglio Grande e Generale.”
Il comma 4 – ugualmente citato dalla stessa norma - è quello che fa riferimento al caso in cui il Consiglio Grande e Generale approvi una mozione di sfiducia nei confronti del Congresso di Stato, nel qual caso il Congresso di Stato è tenuto a dimettersi.
L’articolo 7 della medesima Legge Costituzionale n.183/2005 dispone che “Il Consigliere eletto Segretario di Stato, per la durata di tale mandato, viene sostituito in seno al Consiglio Grande e Generale dal primo dei non eletti della
lista di appartenenza.”
Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della Legge Qualificata n.186/2005 così
come modificato dall’articolo 23 , comma 1, della Legge Qualificata n. 1/2007, in
caso di dimissioni del Congresso di Stato, il Consiglio Grande e Generale deve prenderne atto. E’ dalla presa d’atto delle dimissioni che il Congresso di Stato termina il proprio mandato e, dunque, i Segretari di Stato a loro volta terminano il loro, terminando pertanto in capo agli stessi anche la sospensione di cui al sopracitato articolo 7 della L.C. n.183/2005 e tornando ad essere Consiglieri.
Le dimissioni di almeno 30 Consiglieri - ai sensi del punto a) del comma 2 dell’articolo 9 della Legge Elettorale (Legge n.6/1996) così come modificato dall’articolo 3 della Legge Qualificata n.1/2007 - determinano lo scioglimento del Consiglio Grande e Generale sancito con decreto reggenziale e la indizione da parte dei Capitani Reggenti dei comizi elettorali per l’elezione del nuovo Consiglio ma non determinano, di per sé, le dimissioni del Congresso di Stato. Diversamente non si comprenderebbe la ratio della norma contenuta nel comma 3 dell’articolo 3 della Legge Costituzionale n.183/2005 sopra citato la quale prevede che il Congresso di Stato debba dimettersi dopo la convocazione della prima seduta della legislatura del Consiglio Grande e Generale. Nel caso di scioglimento del Consiglio Grande e Generale conseguente alle dimissioni di almeno 30 dei suoi componenti (come nell’attuale circostanza), dunque, il Congresso di Stato e i Segretari di Stato che lo compongono – ancorché entrino in regime di ordinaria amministrazione in conformità a quanto disposto dall’articolo 21, comma 1, della Legge Qualificata n.184/2005 - permangono nel loro mandato, per loro non cessa la sospensione di cui all’articolo 7 sopra citato e conseguentemente i Consiglieri eletti in loro sostituzione continuano ad essere a tutti gli effetti membri del Consiglio Grande e Generale e questo sino all’insediamento del nuovo Consiglio Grande e Generale e quindi sino all’inizio della nuova legislatura. In assenza di dimissioni proprie, l’Esecutivo resta in carica sebbene esclusivamente per l’espletamento dell’ordinaria amministrazione, ai sensi del comma 6 dell’articolo 3 della Legge Costituzionale n.183/2005 e dell’articolo 21 della Legge Qualificata n.184/2006.
Diverso è se lo scioglimento del Consiglio Grande e Generale deriva come conseguenza di una crisi di governo, conseguente alle dimissioni del Congresso di
Stato e alla successiva impossibilità di ricostituire un nuovo Governo sostenuto
dalla lista o dalle coalizione di liste proclamata vincitrice alle elezioni (articolo 9,
comma 2, lettere b) e c) della Legge Elettorale sopra citato) In questo caso, infatti – ai sensi dell’articolo 14 della L.Q. n.186/2005 come modificato dall’articolo 23 della L.Q. n.1/2007 – il Consiglio Grande e Generale viene convocato per la presa d’atto delle dimissioni dell’Esecutivo. Con la presa d’atto cessa la sospensione di cui all’articolo 7 della L.C. n.183/2005 e i Segretari di Stato tornano ad essere Consiglieri. Successivamente viene avviato l’iter per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per la costituzione di un nuovo Governo comunque sostenuto dalla lista o dalle coalizione di liste proclamata vincitrice alle consultazioni elettorali. Qualora ciò risulti impossibile, la Reggenza convoca il Consiglio Grande e Generale al fine di certificare il venir meno della maggioranza uscita dalle ultime elezioni e procede allo scioglimento del Consiglio Grande e Generale.
In tali ipotesi, al momento dello scioglimento del Consiglio - come sopra accennato - i Segretari di Stato sono già tornati ad essere Consiglieri, in virtù della presa delle dimissioni del Congresso di Stato di cui sopra.
San Marino, 31 agosto 2016/1715 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Gian Nicola Berti – Massimo Andrea Ugolini