“Le Società anonime che alla data di entrata in vigore della legge risultino già iscritte nel Registro delle Società, devono rendere nominative le azioni entro il 30 settembre e depositare presso la Cancelleria commerciale del Tribunale unico l’estratto autentico del libro soci entro il 30 novembre 2010”. Pena l’applicazione della sanzione amministrativa di 5 mila euro per ogni singola violazione. L’art. 2 della normativa stabilisce la completa tracciabilità dei soci “le società fiduciarie, sammarinesi o estere, nei casi in cui il mandato abbia ad oggetto partecipazioni in società sammarinesi, - si legge- sono tenute a far pervenire al Dipartimento Vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino una comunicazione scritta contenente le generalità dei fiducianti e la misura della partecipazione a ciascuno”. La legge è stata fortemente voluta dal segretario Arzilli, che ha parlato di un passaggio non traumatico. Sicuramente si tradurrà in una stretta dei controlli: aAd una maggiore trasparenza degli assetti societari corrisponderà infatti un risocntro più completo del sistema impresa a San Marino.
Sara Bucci
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