Voto estero: respinta l'istanza
Lo dice il Commissario della Legge Gilberto Felici nell’attesa sentenza che porta la sua firma.
Un giudizio che, di fatto, spegne le speranze degli 800 giovani residenti all’estero che, per effetto dell’abrogazione dell’articolo 7, avrebbero, virtualmente, potuto votare. Ma così non sarà.
La legge fissa al 28 febbraio i termini per la revisione delle liste e trascorsa tale data solo le eventuali cancellazioni, e per precisi motivi, sono consentite.
Esprimono soddisfazione il Segretario agli Interni, Valeria Ciavatta e il Direttore dell’Ufficio Elettorale, Lorella Stefanelli, “Perché questo – dichiarano – conferma la correttezza del nostro operato”.
Il giudice spiega che un diritto non diventa automaticamente azionabile al momento dell’entrata in vigore della legge, ma deve essere previsto dall’ordinamento. Dunque la Commissione non avrebbe potuto comportarsi diversamente.
La legge qualificata del maggio 2007 prevede una revisione straordinaria delle liste, ma – scrive il giudice Felici – è una norma transitoria e dunque limitata nel tempo e circoscritta nell’oggetto, l’attribuzione dei seggi per gli elettori esteri, e non è questo il caso. Insomma nessun appiglio, sempre per il giudice, che però spiega di aver formulato un giudizio limitato alla verifica dell’operato della Commissione elettorale e non di cognizione, cioè sull’accertamento del diritto.
La questione di legittimità costituzionale – conclude il giudice Felici – la si sarebbe dovuta sottoporre direttamente al Collegio garante entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge, e questo avrebbero potuto farlo 20 Consiglieri, oppure 5 Giunte di Castello, o lo stesso numero di cittadini previsti per un referendum.
Una decisione, quella del Commissario della Legge che non è appellabile. “Non sono avezzo a commentare le sentenze – si limita a dire l’avvocato Renzo Bonelli, legale rappresentante della Consulta, ne parlerò con i miei assistiti”. Il legale non nasconde però che la sentenza non risolve la questione e lascia intendere che la Consulta non si rassegnerà. Non si esclude un diverso tipo di ricorso, magari al giudice competente amministrativo, come pure si lascia intendere la volontà di percorrere tutte le strade disponibili.