Il Comitato Esecutivo del Cons accoglie il ricorso presentato dal Presidente della Gens Acquatica Giuseppe Nicolini. Il verdetto viene emesso in seconda istanza dopo che il 16 febbraio scorso il Consiglio direttivo della F.N.S., in primo grado, aveva respinto l’istanza della societa’ relativa alla richiesta di iscrizione alla Federazione nell’anno 2003 degli iscritti alla Gens. Per una questione formale, sollevata dalla Federazione stessa, i tesserati erano stati iscritti nel 2004. Il Governo sportivo, dopo gli accertamenti del caso, ascoltate le parti e le testimonianze di due ex dirigenti federali e infine, il parere dell’ avvocato Tania Ercolani in qualita’ di consulente del C.E., ritiene pertanto valida la richiesta della Gens per il tesseramento alla Federazione per l’ anno 2003 dei suoi iscritti, risultanti dagli elenchi presentati agli organi federali entro il termine del 30 novembre 2003. La decisione, si legge nelle motivazioni della sentenza, e’ stata presa sulla base di quanto disposto dall’articolo 2, punto 9 del Regolamento federale che prevede una precisa scadenza per la richiesta di tesseramento alla Federazione ma non per il versamento della quota. Il ritardato pagamento della stessa viene sanzionato, all’articolo 14 del regolamento amministrativo, con una penale, sotto forma di interessi. Mora che il Comitato Esecutivo ritiene debba essere calcolata nella misura indicata nella circolare n. 3 del 27 settembre 1999, emanata dalla stessa Federnuoto. La decisione del Governo sportivo puo’ ora essere impugnata, entro 30 giorni ricorrendo in terzo grado al Consiglio Nazionale, l’ organo che comprende tutte le 32 federazioni sportive sammarinesi.
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