Il tribunale di Bologna da ragione al Rimini
“Condotta contraria a buona fede”
“Difetta di legittimazione attiva a proporre il ricorso”
“Chiaramente manifestata la volontà di non adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali”
“Che l’attuale pretesa di esercitare diritti competerebbero soltanto in qualità di socio”
“Respinge il ricorso e condanna al pagamento delle spese”
L’A.C. Rimini 1912 ringrazia i propri legali e i professionisti che si sono adoperati per far riconoscere davanti al Giudice le proprie ragioni.