Sono in diversi i tesserati accusati della violazione dell'articolo 5 comma 1 del regolamento disciplina sportiva, ossia tutti i soggetti dell’ordinamento federale hanno divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, o di agevolare scommesse anche presso soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FSGC, della UEFA e della FIFA. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta il deferimento alla Commissione Disciplinare per una sanzione di inibizione, o di squalifica, non inferiore a due anni e di una eventuale ammenda economica, comunque non inferiore a 1.000 euro.
L' articolo 5 comma 2 è quello che riguarda l'omessa denuncia. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 2 comporta il deferimento alla Commissione Disciplinare per una sanzione di inibizione o di squalifica non inferiore a 6 mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 500.
Pene più severe per l'illecito sportivo (articolo 6 comma 1). Rispondono di illecito sportivo i club, i loro dirigenti, i tesserati e comunque i soggetti dell’ordinamento federale, i quali compiono o consentono che altri, a loro nome e nel loro interesse, compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica e che comunque danneggiano o possano danneggiare l’integrità delle gare e delle competizioni. I soggetti dell’ordinamento federale riconosciuti responsabili di illecito sportivo sono puniti con la sanzione di inibizione o di squalifica per un periodo minimo di tre anni e con l’ammenda fino ad euro 5.000.
Le società cosa rischiano? I club che si rendono responsabili della violazione delle norme dello Statuto, dei Regolamenti Federali e di ogni altra disposizione vigente sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni: ammonizione; ammenda; ammenda con diffida; penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio - che si rende inefficace nell’annata sportiva in corso - può essere fatta scontare in tutto od in parte nell’annata sportiva seguente; retrocessione all’ultimo posto in classifica del Campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; esclusione dal Campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione ad uno dei Campionati di categoria inferiore; non assegnazione o revoca dell’assegnazione del titolo di campione di San Marino o di vincente del Campionato di competenza, di girone o di competizione ufficiale; non ammissione a determinate manifestazioni od esclusione dal partecipare alle stesse.
Prossimo step consegna delle memorie e successivo dibattimento in aula. Il giorno successivo all'uscita del comunicato ufficiale le eventuali squalifiche saranno effettive.
Lorenzo Giardi
Qui i tesserati e le società deferite
L' articolo 5 comma 2 è quello che riguarda l'omessa denuncia. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 2 comporta il deferimento alla Commissione Disciplinare per una sanzione di inibizione o di squalifica non inferiore a 6 mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 500.
Pene più severe per l'illecito sportivo (articolo 6 comma 1). Rispondono di illecito sportivo i club, i loro dirigenti, i tesserati e comunque i soggetti dell’ordinamento federale, i quali compiono o consentono che altri, a loro nome e nel loro interesse, compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica e che comunque danneggiano o possano danneggiare l’integrità delle gare e delle competizioni. I soggetti dell’ordinamento federale riconosciuti responsabili di illecito sportivo sono puniti con la sanzione di inibizione o di squalifica per un periodo minimo di tre anni e con l’ammenda fino ad euro 5.000.
Le società cosa rischiano? I club che si rendono responsabili della violazione delle norme dello Statuto, dei Regolamenti Federali e di ogni altra disposizione vigente sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni: ammonizione; ammenda; ammenda con diffida; penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio - che si rende inefficace nell’annata sportiva in corso - può essere fatta scontare in tutto od in parte nell’annata sportiva seguente; retrocessione all’ultimo posto in classifica del Campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; esclusione dal Campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione ad uno dei Campionati di categoria inferiore; non assegnazione o revoca dell’assegnazione del titolo di campione di San Marino o di vincente del Campionato di competenza, di girone o di competizione ufficiale; non ammissione a determinate manifestazioni od esclusione dal partecipare alle stesse.
Prossimo step consegna delle memorie e successivo dibattimento in aula. Il giorno successivo all'uscita del comunicato ufficiale le eventuali squalifiche saranno effettive.
Lorenzo Giardi
Qui i tesserati e le società deferite
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