La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e la Giustizia interviene per fornire alcune precisazioni relative ai provvedimenti adottati in seguito all’evasione dal Carcere dei Cappuccini di due detenuti, Ahmetovic Albano e Achille Lia, quest’ultimo detenuto italiano in espiazione di pena a San Marino, fermato in Italia il 23 agosto scorso grazie all’attivazione dei canali di collaborazione internazionale di polizia e rilasciato, non avendo alcuna pendenza penale in territorio italiano.
Si precisa che a seguito della segnalazione, sono stati attivati e mantenuti costanti i contatti tra l’Organo di Polizia italiano e il Corpo della Gendarmeria sammarinese.
La necessità di garantire i capisaldi della giustizia, della sicurezza e del rispetto delle norme, ancor più quando afferiscono la sfera dei diritti umani fondamentali, passa - in uno Stato di diritto - dalla certezza della pena e dalla risolutezza dello Stato nel perseguire il reo.
Nel caso di specie, la Segreteria di Stato per la Giustizia non poteva e non può esimersi dal procedere con efficacia al perseguimento degli evasi, autori di quei reati predatori alla cui prevenzione e repressione lo Stato sta lavorando con successo a garanzia della sicurezza dei suoi cittadini e responsabili di una evasione dal carcere attuata con inaudite intimidazioni e violenze.
Discende da qui la necessità di mettere in campo le iniziative previste dall’Ordinamento per richiedere alla Repubblica italiana l’arresto e la consegna del cittadino evaso, onde assicurarlo al periodo di detenzione ancora da scontare, aggravata da quello che gli sarà probabilmente inflitto per il reato di evasione.
In data 23 agosto u.s., l’Autorità Giudiziaria sammarinese ha pertanto provveduto a formulare richiesta di estradizione alla corrispondente Autorità Italiana, a mente dell’art. 12 della Convenzione europea di estradizione, fatta a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata, per Parte Italiana il 6 agosto 1963 e per Parte sammarinese, 16 giugno 2009.
Nella stessa giornata, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, ai sensi del medesimo art. 12, ha provveduto alla consegna della richiesta alla competente all’Ambasciata d’Italia.
All’art. 28, la Convenzione abroga espressamente tutti i preesistenti trattati, convenzioni o accordi bilaterali vigenti in materia tra gli Stati parte. Nessuna riserva in merito è ad oggi in vigore né per parte sammarinese, né per parte Italiana: conseguentemente devono ritenersi abrogate le disposizioni in materia di estradizione contenute nella Convenzione di amicizia e buon vicinato fra San Marino e Italia del 31 marzo 1939.
A mente dell’art. 6 della Convenzione in parola, lo Stato richiesto ha facoltà di rifiutare l’estradizione dei propri cittadini.
Si rende noto che la stessa Convenzione europea di estradizione è il principale strumento giuridico sulla cui base avvengono le richieste di estradizione in Europa; ad oggi è stata ratificata da 47 Stati europei e 3 non europei; si precisa altresì che la Legge sammarinese n.41 del 3 marzo 2014 – Norme in materia di estradizione – all’art. 1 sancisce la preminenza delle Convenzioni internazionali in materia rispetto alla legislazione nazionale.
Si precisa che a seguito della segnalazione, sono stati attivati e mantenuti costanti i contatti tra l’Organo di Polizia italiano e il Corpo della Gendarmeria sammarinese.
La necessità di garantire i capisaldi della giustizia, della sicurezza e del rispetto delle norme, ancor più quando afferiscono la sfera dei diritti umani fondamentali, passa - in uno Stato di diritto - dalla certezza della pena e dalla risolutezza dello Stato nel perseguire il reo.
Nel caso di specie, la Segreteria di Stato per la Giustizia non poteva e non può esimersi dal procedere con efficacia al perseguimento degli evasi, autori di quei reati predatori alla cui prevenzione e repressione lo Stato sta lavorando con successo a garanzia della sicurezza dei suoi cittadini e responsabili di una evasione dal carcere attuata con inaudite intimidazioni e violenze.
Discende da qui la necessità di mettere in campo le iniziative previste dall’Ordinamento per richiedere alla Repubblica italiana l’arresto e la consegna del cittadino evaso, onde assicurarlo al periodo di detenzione ancora da scontare, aggravata da quello che gli sarà probabilmente inflitto per il reato di evasione.
In data 23 agosto u.s., l’Autorità Giudiziaria sammarinese ha pertanto provveduto a formulare richiesta di estradizione alla corrispondente Autorità Italiana, a mente dell’art. 12 della Convenzione europea di estradizione, fatta a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata, per Parte Italiana il 6 agosto 1963 e per Parte sammarinese, 16 giugno 2009.
Nella stessa giornata, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, ai sensi del medesimo art. 12, ha provveduto alla consegna della richiesta alla competente all’Ambasciata d’Italia.
All’art. 28, la Convenzione abroga espressamente tutti i preesistenti trattati, convenzioni o accordi bilaterali vigenti in materia tra gli Stati parte. Nessuna riserva in merito è ad oggi in vigore né per parte sammarinese, né per parte Italiana: conseguentemente devono ritenersi abrogate le disposizioni in materia di estradizione contenute nella Convenzione di amicizia e buon vicinato fra San Marino e Italia del 31 marzo 1939.
A mente dell’art. 6 della Convenzione in parola, lo Stato richiesto ha facoltà di rifiutare l’estradizione dei propri cittadini.
Si rende noto che la stessa Convenzione europea di estradizione è il principale strumento giuridico sulla cui base avvengono le richieste di estradizione in Europa; ad oggi è stata ratificata da 47 Stati europei e 3 non europei; si precisa altresì che la Legge sammarinese n.41 del 3 marzo 2014 – Norme in materia di estradizione – all’art. 1 sancisce la preminenza delle Convenzioni internazionali in materia rispetto alla legislazione nazionale.
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