Adesso.sm ha sostenuto in un comunicato stampa che Roberto Ciavatta “ha perso uno dei requisiti fondamentali” per partecipare alla Commissione per gli Affari di Giustizia.
Tale “requisito” lo avrebbe perso avendo ricevuto un rinvio a giudizio che lo preoccupa talmente tanto da essere stato lui stesso a comunicarlo all’aula.
Constatiamo che le uniche incompatibilità previste per legge per la partecipazione alla commissione di cui sopra sono quelle elencate all’articolo 8 comma 5 della Legge Qualificata 2/2011, ovvero “Non possono far parte della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia i Consiglieri iscritti all’Albo degli avvocati e notai, dei dottori commercialisti e dei ragionieri.”.
Non sussistendo dunque incompatibilità previste per legge, immaginiamo che adesso.sm intendesse sostenere che “non è opportuno” che Ciavatta, rinviato a giudizio, partecipi a tale commissione.
Comunichiamo dunque che Ciavatta offre la piena disponibilità a prendere in considerazione l’ipotesi di non partecipare a tali consessi nel momento in cui anche altri componenti, togati o non togati, condannati o rinviati a giudizio, non partecipassero al Consiglio Giudiziario Plenario.
Tale “requisito” lo avrebbe perso avendo ricevuto un rinvio a giudizio che lo preoccupa talmente tanto da essere stato lui stesso a comunicarlo all’aula.
Constatiamo che le uniche incompatibilità previste per legge per la partecipazione alla commissione di cui sopra sono quelle elencate all’articolo 8 comma 5 della Legge Qualificata 2/2011, ovvero “Non possono far parte della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia i Consiglieri iscritti all’Albo degli avvocati e notai, dei dottori commercialisti e dei ragionieri.”.
Non sussistendo dunque incompatibilità previste per legge, immaginiamo che adesso.sm intendesse sostenere che “non è opportuno” che Ciavatta, rinviato a giudizio, partecipi a tale commissione.
Comunichiamo dunque che Ciavatta offre la piena disponibilità a prendere in considerazione l’ipotesi di non partecipare a tali consessi nel momento in cui anche altri componenti, togati o non togati, condannati o rinviati a giudizio, non partecipassero al Consiglio Giudiziario Plenario.
Riproduzione riservata ©