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Autocertificazione, chiarimenti sui "contatti stretti" con casi Covid-19

di Monica Fabbri
24 mar 2020

Una circolare esplicativa chiarisce dubbi interpretativi sul Decreto Legge del 20 marzo emanato dal Governo per il contenimento dell'epidemia. La Segreteria di Stato all'Industria ne riepiloga le misure per una corretta applicazione. Tra i vari punti troviamo anche precisazioni sull'allegato con le autocertificazioni. In merito alla frase in cui si attesta “di non aver avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al test-Covid-19 o sottoposti a quarantena” la domanda ricorrente dei cittadini è: “come esserne sicuri?” La circolare spiega che “il non aver avuto contatti..” va inteso “per quanto a propria conoscenza”.
Per “contatti stretti” ci si riferisce ad una persona che viva nella stessa casa di un caso Covid-19; che abbia avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un malato di Coronavirus; un contatto fisico diretto o un contatto diretto - vale a dire faccia a faccia – a meno di 2 metri e per almeno 15 minuti con un caso Covid-19; una persona che si sia trovata in ambiente chiuso – ad esempio sala riunioni, aula, sala d'attesa dell'ospedale – con un caso Covid-19 a meno di due metri e per almeno 15 minuti o che in aereo si sia seduta nella stessa fila o nelle due file anteriori o posteriori ad un caso sospetto o confermato di Coronavirus.


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