E’ legale – a San Marino - attuare presidi sulle strade, limitare la circolazione? Fino a che punto possono spingersi le forme di protesta organizzate dai lavoratori in sciopero? Il problema – quantomai attuale – non è di facile soluzione. Da una parte l’art. 240 del codice penale punisce con la detenzione fino a un anno, o con l’arresto o con una multa, chi ostacoli in qualsiasi modo la circolazione, sempre che non si tratti di esercizio del diritto di pubblica riunione. La forma di protesta dei presidi zonali può essere considerata pubblica riunione? E’ questo il punto cruciale. A San Marino il diritto all’astensione dal lavoro è ovviamente riconosciuto dalla legge ma il regolamento – che dovrebbe disciplinare le varie forme di sciopero – non è mai stato emanato. Una lacuna legislativa – insomma – impedisce il collegamento tra il codice penale e la normativa sugli scioperi. Non resta dunque che affidarsi alla prassi, e il ricorso ai presidi - nelle zone industriali - sembra una forma di protesta accettata dalle autorità. In questi casi le forze dell’ordine – avvisate dagli stessi rappresentanti dei lavoratori – vigilano affinché nei pressi degli assembramenti, sulle strade, non si verifichino zuffe, disordini o episodi di violenza. Sono situazioni in cui è necessario tanto buon senso da parte di tutti; ma non sempre i cittadini – estranei all’agitazione – accettano di buon grado gli inevitabili disagi connessi ai presidi; ecco il perché di lamentele, piccole liti e momenti di tensione. E intanto, alla luce degli ultimi avvenimenti, l’OSLA – l’associazione degli imprenditori – chiede interventi legislativi – anche di natura penale – “per impedire, si legge in una nota, il ripetersi dei blocchi delle strade pubbliche”.
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