Il Collegio Garante dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale posta dalle forze di opposizione contro la legge qualificata numero 1 del 2019, che “attribuisce al dirigente del tribunale i poteri del magistrato dirigente senza che questi sia riconosciuto quale organo giudiziario da una apposita legge costituzionale”. Nella stessa sentenza, emessa il 23 luglio, i Saggi sollevano però d'ufficio la questione di illegittimità costituzionale relativamente alla avocazione dei fascicoli, da parte dello stesso magistrato dirigente. I Saggi ritengono infatti degne di considerazione sia la tesi dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui tale attività costituirebbe “una esplicazione del potere di sorveglianza attribuito al Dirigente del Tribunale”; sia quella delle opposizioni secondo cui “si tratta di funzione giurisdizionale perché il Dirigente deve preventivamente avocare a sé il procedimento e pronunciare un provvedimento che presuppone analisi e valutazione della situazione processuale”. Pertanto in attesa di esprimersi nuovamente, il Collegio assegna ai ricorrenti, al Procuratore del Fisco e allo Stato il termine di 20 giorni per la costituzione in giudizio nel sindacato sollevato.
Espressa soddisfazione da parte di Adesso.sm.