Il Tar dell'Emilia-Romagna ha rigettato il ricorso dei legali del Cocoricò contro la decisione del questore di Rimini Maurizio Improta di chiudere il locale per 4 mesi dopo la morte del 16enne Lamberto Lucaccioni, stroncato da un'overdose di ecstasy nella discoteca di Riccione la notte tra il 19 e il 20 luglio. Il provvedimento era stato comunque motivato con la somma di altri episodi verbalizzati dalle forze dell'ordine negli ultimi 3 anni.
La direzione del locale aveva presentato anche un ricorso al prefetto di Rimini, rigettato martedì. Alcuni passaggi dell'ordinanza del Tar precisano: "considerato che ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione l'iniziativa economica privata è libera ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, e quindi non deve provocare danni sproporzionati all'ambiente e alla salute e alla sicurezza pubblica; che tale principio si impone in sede di bilanciamento degli interessi in gioco, assegnando prevalenza a quest'ultimo; che l'esercizio del potere ex articolo 100 del Tulps è connotato da amplissima discrezionalità, nella fattispecie esercitato per un fine di 'precauzione', cioè allo scopo di provocare disaggregazione di criminalità gravitante nel luogo considerato (e non certo di sanzionare responsabilità, coinvolgimenti o inerzie del gestore); che la durata della sospensione è stata parametrata a tale esigenza, e che quindi non appaiono violati i principi di proporzionalità e adeguatezza al fine". Nel giudizio si era costituito il Codacons, difendendo il provvedimento della questura, e ora commenta: "Dopo questa decisione del Tar, il Cocoricò sappia prendere adeguati provvedimenti contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e a tutela della salute dei giovani, per i quali la discoteca rappresenta un importante punto di riferimento".
La direzione del locale aveva presentato anche un ricorso al prefetto di Rimini, rigettato martedì. Alcuni passaggi dell'ordinanza del Tar precisano: "considerato che ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione l'iniziativa economica privata è libera ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, e quindi non deve provocare danni sproporzionati all'ambiente e alla salute e alla sicurezza pubblica; che tale principio si impone in sede di bilanciamento degli interessi in gioco, assegnando prevalenza a quest'ultimo; che l'esercizio del potere ex articolo 100 del Tulps è connotato da amplissima discrezionalità, nella fattispecie esercitato per un fine di 'precauzione', cioè allo scopo di provocare disaggregazione di criminalità gravitante nel luogo considerato (e non certo di sanzionare responsabilità, coinvolgimenti o inerzie del gestore); che la durata della sospensione è stata parametrata a tale esigenza, e che quindi non appaiono violati i principi di proporzionalità e adeguatezza al fine". Nel giudizio si era costituito il Codacons, difendendo il provvedimento della questura, e ora commenta: "Dopo questa decisione del Tar, il Cocoricò sappia prendere adeguati provvedimenti contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e a tutela della salute dei giovani, per i quali la discoteca rappresenta un importante punto di riferimento".
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