La Convenzione, firmata a Varsavia nel 2005, e ratificata da San Marino ed altri 27 Paesi membri del Consiglio d'Europa, prevede fra le altre cose che - in caso di reati gravi - l'onere della prova sia invertito; che spetti cioè all'imputato dimostrare l'eventuale origine lecita di denaro o altri beni passibili di confisca. Le Autorità del Titano hanno comunque sottolineato come questo principio sia già una prassi consolidata della giurisprudenza del Paese, e venga regolarmente applicato nell'aula di tribunale per i casi di riciclaggio; con conferme anche in sede CEDU. Da Strasburgo, comunque, l'invito ad introdurre – nell'ordinamento sammarinese – una specifica disposizione. In un report della Conferenza delle Parti della Convenzione, pubblicato ieri, si osserva peraltro come 8 Paesi – dalla Bulgaria alla Grecia; dalla Svezia alla Turchia – abbiano esplicitamente dichiarato di non applicare il principio, ed effettivamente non lo mettano in pratica. Mentre altri 7 Stati, fra i quali l'Italia, pur avendo fatto simili dichiarazioni, hanno in vigore misure per invertire l'onere della prova attraverso la prassi giurisprudenziale o la legislazione. San Marino, invece, insieme a Monaco e Spagna, figura fra quei Paesi cui va l'incoraggiamento – della Convenzione delle Parti – a conformarsi pienamente alle sue disposizioni; attuandone i principi in modo soddisfacente da un punto di vista legislativo o giurisprudenziale.
Confische: ok giurisprudenza sammarinese, ma dal CoE l'invito ad adeguare l'ordinamento
Da Strasburgo una raccomandazione al Titano, affinché allinei la propria legislazione ad una delle disposizioni previste dalla Convenzione contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo.
1 lug 2021
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