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La Convenzione, firmata a Varsavia nel 2005, e ratificata da San Marino ed altri 27 Paesi membri del Consiglio d'Europa, prevede fra le altre cose che - in caso di reati gravi - l'onere della prova sia invertito; che spetti cioè all'imputato dimostrare l'eventuale origine lecita di denaro o altri beni passibili di confisca. Le Autorità del Titano hanno comunque sottolineato come questo principio sia già una prassi consolidata della giurisprudenza del Paese, e venga regolarmente applicato nell'aula di tribunale per i casi di riciclaggio; con conferme anche in sede CEDU. Da Strasburgo, comunque, l'invito ad introdurre – nell'ordinamento sammarinese – una specifica disposizione. In un report della Conferenza delle Parti della Convenzione, pubblicato ieri, si osserva peraltro come 8 Paesi – dalla Bulgaria alla Grecia; dalla Svezia alla Turchia – abbiano esplicitamente dichiarato di non applicare il principio, ed effettivamente non lo mettano in pratica. Mentre altri 7 Stati, fra i quali l'Italia, pur avendo fatto simili dichiarazioni, hanno in vigore misure per invertire l'onere della prova attraverso la prassi giurisprudenziale o la legislazione. San Marino, invece, insieme a Monaco e Spagna, figura fra quei Paesi cui va l'incoraggiamento – della Convenzione delle Parti – a conformarsi pienamente alle sue disposizioni; attuandone i principi in modo soddisfacente da un punto di vista legislativo o giurisprudenziale.