La Segreteria di Stato Esteri ha divulgato le FAQ che forniscono delucidazioni sugli spostamenti da e verso la Repubblica di San Marino, considerando le misure restrittive della mobilità vigenti in territorio italiano. Sono frutto delle intese di un tavolo tecnico intercorso con le prefetture di Rimini e Pesaro che le hanno ritenute coerenti ma che possono essere aggiornate ed integrate:
1) È consentito il transito nelle regioni gialle, arancioni e rosse per recarsi all’estero?
Si ritiene ammissibile il transito, anche nelle suddette zone, finalizzato agli spostamenti verso l’estero, ossia verso paesi diversi dall’Italia a condizione che questi non siano soggetti a restrizioni.
2) È consentito andare a prendere i propri cari presso stazioni, porti e aeroporti nelle aree arancioni in caso di necessità?
Si ritiene siano ammissibili solo ove motivati da circostanziate e comprovate esigenze di necessità a meno che trattasi di persone non autosufficienti per le quali è sempre consentito.
3) È consentito raggiungere la seconda casa nei territori limitrofi in caso di necessità?
E’ consentito raggiungere la seconda casa, solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni debitamente comprovati ed autocertificati
4) È consentito accompagnare membri della propria famiglia dal medico, anche se autosufficienti, in caso di necessità?
No, salvo situazione di necessità adeguatamente motivate.
5) È possibile spostarsi, anche a livello interregionale, per motivi legati all’attività sportiva agonistica? In particolare gli atleti e i tecnici tesserati alle Federazioni sportive, possono spostarsi per allenarsi, partecipare a gare o svolgere mansioni inerenti all’attività sportiva di riferimento sia in ambito professionistico che dilettantesco?
Si ritiene che, con riferimento all’area arancione, sia possibile lo spostamento, sulla base delle regole applicabili nel luogo di svolgimento dell’attività e comunque con la consueta autocertificazione.
6) E’ consentito spostarsi per usufruire dei servizi (ad esempio parrucchieri, tatuatori, riparazioni, consulenza ecc…) o l’acquisto di beni (autovetture, mobili ecc.. ) qualora il servizio non sia presente nel proprio territorio o presenti carattere di specificità o di convenienza economica comprovato?
Si ritiene che, tali tipologie di spostamenti, siano ammissibili solo ove motivati dalla indisponibilità di quei servizi nel proprio luogo di residenza, o dalla maggiore vicinanza alla propria residenza di esercizi e servizi pur se posti al di fuori dei confini territoriali di residenza, adeguatamente comprovata con autocertificazione. Nessun rilievo può assumere il rapporto fiduciario tra cliente e fornitore del servizio.
7) È consentito per i comuni confinanti con la Repubblica di San Marino potersi spostare per usufruire di servizi e l’approvvigionamento di beni di prima necessità all’interno del territorio sammarinese?
Si ritengono ammissibili gli spostamenti finalizzati a reperire beni di prima necessità non disponibili affatto nel proprio Comune, o beni che nel Comune direttamente limitrofo rispondano alle specifiche esigenze dell’interessato, anche in termini di maggiore e comprovata convenienza economica e viceversa.
8) È consentito lo svolgimento della caccia all’interno del proprio territorio e nelle riserve faunistiche al di fuori del territorio di cui si è soci?
Non è possibile svolgere attività venatoria al di fuori dell’area territoriale di residenza, anche se esercitata presso aziende faunistico venatorie. È fatto salvo lo spostamento al di fuori dell’area territoriale di residenza (da e verso San Marino) per l’attività venatoria svolta in esecuzione di un Piano di Controllo. I praticanti dovranno specificare nel modulo di autocertificazione il riferimento all’autorizzazione dalle singole A.T.C. di competenza. Sul tema della caccia venatoria sono in corso ulteriori approfondimenti per i quali saranno forniti aggiornamenti nel corso della prossima settimana.
9) È consentito lo spostamento per raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza di una persona anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva?
Si ritiene possibile raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza di una persona anche non convivente con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva muniti di apposita autocertificazione.
Si ricorda che in tutti i superiori casi di spostamento da e verso il territorio di San Marino gli interessati devono munirsi di apposita autocertificazione predisposta dalle autorità italiane di competenza. Gli spostamenti per motivi di lavoro, studio o salute sono comunque garantiti fatta salva la compilazione dell’autocertificazione. In caso di spostamenti per i predetti motivi ricorrenti l’autocertificazione può essere compilata una sola volta e deve essere sempre esibita a richiesta delle autorità di controllo.