Bilanciare in modo efficace l'esigenza di ognuno - a vedere tutelata la propria riservatezza -, con il diritto-dovere di cronaca; tutto ciò affinché vi siano risposte il più possibile chiare, ai dilemmi di carattere etico e deontologico, che incontrano quotidianamente i professionisti dell'informazione. E' una sorta di quadratura del cerchio, l'obiettivo del progetto di legge sammarinese - per la protezione dei dati personali -, nella parte relativa all'attività giornalistica. Decisiva, anche in questo caso, sarà l'Autorità Garante – la cui istituzione è prevista dall'impianto normativo -, che dovrà promuovere l'adozione, da parte della Consulta per l'Informazione, di un apposito codice di condotta a garanzia dei cittadini. Sarà questo documento, insomma, a dare indicazioni ai giornalisti – e agli iscritti alla Consulta -, nell'esercizio della professione; in particolare in caso di possibile trattamento, anche senza il consenso dell'interessato, di dati riguardanti – tra le altre cose - l'origine etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute, l'orientamento sessuale o i precedenti penali della persona. In caso di diffusione o comunicazione di questi dati, ovviamente, restano fermi i limiti del diritto di cronaca in materia, in particolare l'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Tutelato – al contempo – il diritto del giornalista a non rivelare la fonte della notizia all'interessato. Le disposizioni previste dalla Parte III, del progetto di legge, si applicano inoltre al trattamento di dati finalizzato alla pubblicazione di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero, anche in ambito accademico, artistico e letterario.
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