Prima del 1992 non era obbligatorio, a San Marino, progettare e realizzare gli edifici in maniera antisismica. Nonostante questo, lo studio di vulnerabilità redatto dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bologna e dal Politecnico di Milano, sulla base di valutazioni eseguite su un campione significativo di strutture, ha messo in luce una vulnerabilità medio-bassa del patrimonio edilizio sammarinese. Lo studio risale a 25 anni fa e dovrà ovviamente essere aggiornato. La prevenzione del rischio sismico, dalla dotazione di attrezzature tecnico-emergenziali alle verifiche di sicurezza e agli interventi di adeguamento sismico degli edifici pubblici, richiederà lo stanziamento di finanziamenti ad hoc da distribuire in piani pluriennali. Per gli edifici privati, la Segreteria al territorio ha invitato i sammarinesi a richiedere la consulenza di tecnici in possesso delle competenze necessarie per effettuare le opportune verifiche. E ha ricordato che la legge sull'Imposta Generale dei Redditi del 2013, modificata dal Decreto 126 del 2016, ha introdotto tra le passività deducibili la progettazione e gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico, compresa la demolizione e ricostruzione. Il Decreto stabilisce che gli interventi per l’adozione delle misure antisismiche devono comprendere interi edifici o intere unità strutturali. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non sui singoli immobili. Le somme complessivamente deducibili, per ciascuna unità immobiliare, non possono superare il 50% delle spese sostenute e variano a seconda del grado di sicurezza sismica raggiunto: se è compreso fra il 50% ed il 70% la somma massima è di 5mila euro a periodo d’imposta, per un massimo di dieci periodi. Se è superiore al 70% si possono detrarre 10mila euro, sempre per un massimo di dieci periodi di imposta. Se invece il grado di sicurezza sismica corrisponde in toto alla normativa prevista, la somma massima è sempre di 10mila euro ma i periodi di imposta salgono a 15.
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