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San Marino: ecco il decreto n.221, bar e ristoranti chiusi fino al 7 gennaio

Le attività commerciali al dettaglio, ad esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e/o di prima necessità, restano chiuse nei giorni 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021. Coprifuoco dalle ore 22

23 dic 2020

Tenuto conto della situazione sanitaria, “nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021 è vietato ogni movimento da e per la Repubblica di San Marino salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute ovvero situazioni di necessità. Sono comunque consentiti gli spostamenti per motivi di studio per lo svolgimento della didattica in presenza ove consentita”. Così recita il decreto 221 del 22 dicembre. In queste giornate è però consentito lo spostamento da e per la Repubblica di San Marino per la visita a parenti o amici, nella fascia oraria dalle 5:00 alle 22:00, ad un massimo di due persone appartenenti allo stesso nucleo famigliare oltre ai figli minori di 14 anni e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. 

Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 è ammessa la mobilità da e per la Repubblica di San Marino anche con i territori dei comuni italiani limitrofi, in accordo con le rispettive autorità locali.

Gli spostamenti interni nella Repubblica di San Marino sono consentiti fino alle ore 22:00. Oltre tale orario sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute ovvero situazioni di necessità. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Il rispetto delle disposizioni è verificato dalle forze di polizia anche attraverso acquisizione di autocertificazione giustificante i motivi dello spostamento.

Stretta sulle attività economiche con somministrazione di alimenti e bevande al pubblico che resteranno chiuse dalle ore 18:00 del 24 dicembre 2020 alle ore 5:00 del 7 gennaio 2021. Restano consentite le consegne a domicilio e il servizio da asporto

Le attività commerciali al dettaglio, ad esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e/o di prima necessità, restano chiuse nei giorni 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021. Il presente articolo si applica anche ai mercati tradizionali, inclusi quelli organizzati dallo Stato nel periodo natalizio sotto la denominazione “Il Natale delle Meraviglie”, ai mercati tipici o specializzati

Gli impianti sportivi al chiuso e all’aperto, le piscine e le palestre restano chiusi nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021. Nei restanti giorni restano vigenti e si applicano le disposizioni di cui al Decreto – Legge n. 206/2020 e al Decreto – Legge n. 219/2020. Le attività di servizi che prevedono contatti con il cliente (a titolo esemplificativo non esaustivo, centri estetici, parrucchieri, barbieri, massaggiatori estetici, tatuatori e similari) possono operare nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto – Legge n. 206/2020 e al Decreto – Legge n. 219/2020.

L'ultima articolo riguarda le sanzioni che vanno da 800 a 2mila euro. In caso di reiterazione delle infrazioni previste dal presente decreto - legge, inerenti gli operatori economici, si provvede anche alla sospensione temporanea e immediata della licenza d’esercizio per 15 giorni. La violazione del coprifuoco prevede una sanzione pecuniaria amministrativa di 500 euro. Nel caso in cui i trasgressori siano persone non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, devono provvedere all’immediato pagamento dell’importo o produrre idonea fidejussione di terzi che garantisca tale pagamento: in difetto di ciò, l’agente accertatore provvede al ritiro cautelare della patente di guida che verrà restituita contestualmente al versamento della somma dovuta.

Le disposizioni di cui al presente decreto - legge producono effetti a partire dalle ore 00:00 del giorno di giovedì 24 dicembre 2020 e permangono in vigore fino alle ore 05:00 del giorno di giovedì 7 gennaio 2021


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