L’Ambasciata d’Italia in San Marino informa che in data 5 ottobre 2018 é entrato in vigore il Decreto Legge n. 113/2018, convertito in legge in data 1 dicembre 2018, il quale ha introdotto alcune novità in materia di cittadinanza:
1.Naturalizzazioni
L'importo del contributo dovuto al Ministero dell'Interno per le pratiche di riconoscimento della cittadinanza per naturalizzazione è confermato in € 250,00, ai sensi del novellato art. 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Detto importo deve essere corrisposto per tutte le istanze presentate a partire dal 5 ottobre u.s. (qualora l'utente abbia versato solo 200 euro, potrà essere effettuato un secondo pagamento pari a euro 50). Le domande inoltrate prima del 5 ottobre 2018 ricadono nella normativa previgente.
Requisiti linguistici.
La legge di conversione (in vigore dal 4 dicembre 2018) ha introdotto l'art. 9.1 alla legge 5 febbraio 1992, n. 91. Tale disposizione prevede, quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi degli articoli 5 e 9 della suddetta legge, il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue. L'accertamento di detto requisito va effettuato attraverso l'acquisizione di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario, ovvero una certificazione rilasciata da un ente certificatore.
Al momento possono considerarsi sicuramente enti certificatori, appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità):
-L'Università per stranieri di Siena
-L'Università per stranieri di Perugia
-L'Università Roma Tre
-La Società Dante Alighieri
Potranno, pertanto, essere considerate valide ai sensi della norma citata le certificazioni di livello non inferiore a B1 rilasciate dai suddetti enti, eventualmente per il tramite di collaborazioni stabilite dai medesimi con gli Istituti Italiani di cultura presenti nei Paesi di origine degli interessati.
Termine procedimentale: il termine procedimentale per le istanze di naturalizzazione è stato elevato a 48 mesi (4 anni) dalla data di presentazione della domanda.
2. Riconoscimenti iure sanguinis
L'art. 14 co. 2 del d.l. n.113 citato è stato soppresso in fase di conversione in legge, pertanto il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è da intendersi confermato in 730 giorni anche nei casi di istanze fondate su fatti occorsi prima del 1948.
1.Naturalizzazioni
L'importo del contributo dovuto al Ministero dell'Interno per le pratiche di riconoscimento della cittadinanza per naturalizzazione è confermato in € 250,00, ai sensi del novellato art. 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Detto importo deve essere corrisposto per tutte le istanze presentate a partire dal 5 ottobre u.s. (qualora l'utente abbia versato solo 200 euro, potrà essere effettuato un secondo pagamento pari a euro 50). Le domande inoltrate prima del 5 ottobre 2018 ricadono nella normativa previgente.
Requisiti linguistici.
La legge di conversione (in vigore dal 4 dicembre 2018) ha introdotto l'art. 9.1 alla legge 5 febbraio 1992, n. 91. Tale disposizione prevede, quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi degli articoli 5 e 9 della suddetta legge, il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue. L'accertamento di detto requisito va effettuato attraverso l'acquisizione di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario, ovvero una certificazione rilasciata da un ente certificatore.
Al momento possono considerarsi sicuramente enti certificatori, appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità):
-L'Università per stranieri di Siena
-L'Università per stranieri di Perugia
-L'Università Roma Tre
-La Società Dante Alighieri
Potranno, pertanto, essere considerate valide ai sensi della norma citata le certificazioni di livello non inferiore a B1 rilasciate dai suddetti enti, eventualmente per il tramite di collaborazioni stabilite dai medesimi con gli Istituti Italiani di cultura presenti nei Paesi di origine degli interessati.
Termine procedimentale: il termine procedimentale per le istanze di naturalizzazione è stato elevato a 48 mesi (4 anni) dalla data di presentazione della domanda.
2. Riconoscimenti iure sanguinis
L'art. 14 co. 2 del d.l. n.113 citato è stato soppresso in fase di conversione in legge, pertanto il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è da intendersi confermato in 730 giorni anche nei casi di istanze fondate su fatti occorsi prima del 1948.
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