Con una sentenza depositata l'altro ieri, destinata ad avere vasta eco, e della quale ha reso notizia anche il Sole 24 Ore in un ampio articolo, la Corte di Cassazione ha dato partita vinta a Rimini Fiera SpA nella causa contro Riminifiere s.r.l.
"Nel 2000 - spiega Monia Astolfi ( nella foto) responsabile dei servizi legali di Rimini Fiera SpA - la società Riminifiere s.r.l. aveva tentato di accaparrarsi il dominio www.riminifiere.it, allo scopo di intercettare indebitamente e sviare gli utenti della rete che avessero voluto raggiungere il dominio ufficiale di Rimini Fiera s.p.a., www.riminifiera.it. Per rafforzare la propria pretesa Riminifiere s.r.l. aveva altresì registrato il marchio RIMINIFIERE, anticipando di qualche giorno il deposito del marchio RIMINIFIERA da parte di Rimini Fiera SpA. Facendosi forza di questa lieve anticipazione sui tempi, Riminifiere s.r.l. pretendeva che Rimini Fiera SpA cessasse addirittura di utilizzare il nome RIMINIFIERA in funzione di segno distintivo".
Cominciava, così, un contenzioso piuttosto aspro avanti al Tribunale di Rimini, in cui Rimini Fiera SpA reagiva fermamente, invocando il preuso ventennale del segno RIMINIFIERA, a livello nazionale ed internazionale. In sostanza, Riminifiere s.r.l. aveva registrato il marchio per prima, ma Rimini Fiera SpA., avendo usato il marchio per prima, aveva diritto di precedenza ed esclusiva.
"Il Tribunale di Rimini - dice l'avvocato Filippo Casanti che ha seguito la causa per Rimini Fiera - accoglieva integralmente le domande di Rimini Fiera SpA e così faceva la Corte di Appello di Bologna. La Corte di Cassazione ha confermato le sentenze precedenti, chiudendo la partita a totale favore di Rimini Fiera SpA. La motivazione della Suprema Corte è ineccepibile e applica puntualmente i principi basilari del diritto industriale. La decisione è definitiva e non più impugnabile. A Riminifiere s.r.l. non resta che prenderne atto e cambiare denominazione sociale".
"Il marchio Rimini Fiera, in tutte le sue declinazioni - conclude Astolfi - ha assunto una notorietà internazionale tale da rendere illegittima la registrazione o anche semplicemente l’utilizzo da parte di terzi, di marchi identici o simili e non solo nell’ambito delle sezioni merceologiche in cui Rimini Fiera SpA opera; questo, in sostanza, il principio che la Suprema Corte ha ribadito".
"Nel 2000 - spiega Monia Astolfi ( nella foto) responsabile dei servizi legali di Rimini Fiera SpA - la società Riminifiere s.r.l. aveva tentato di accaparrarsi il dominio www.riminifiere.it, allo scopo di intercettare indebitamente e sviare gli utenti della rete che avessero voluto raggiungere il dominio ufficiale di Rimini Fiera s.p.a., www.riminifiera.it. Per rafforzare la propria pretesa Riminifiere s.r.l. aveva altresì registrato il marchio RIMINIFIERE, anticipando di qualche giorno il deposito del marchio RIMINIFIERA da parte di Rimini Fiera SpA. Facendosi forza di questa lieve anticipazione sui tempi, Riminifiere s.r.l. pretendeva che Rimini Fiera SpA cessasse addirittura di utilizzare il nome RIMINIFIERA in funzione di segno distintivo".
Cominciava, così, un contenzioso piuttosto aspro avanti al Tribunale di Rimini, in cui Rimini Fiera SpA reagiva fermamente, invocando il preuso ventennale del segno RIMINIFIERA, a livello nazionale ed internazionale. In sostanza, Riminifiere s.r.l. aveva registrato il marchio per prima, ma Rimini Fiera SpA., avendo usato il marchio per prima, aveva diritto di precedenza ed esclusiva.
"Il Tribunale di Rimini - dice l'avvocato Filippo Casanti che ha seguito la causa per Rimini Fiera - accoglieva integralmente le domande di Rimini Fiera SpA e così faceva la Corte di Appello di Bologna. La Corte di Cassazione ha confermato le sentenze precedenti, chiudendo la partita a totale favore di Rimini Fiera SpA. La motivazione della Suprema Corte è ineccepibile e applica puntualmente i principi basilari del diritto industriale. La decisione è definitiva e non più impugnabile. A Riminifiere s.r.l. non resta che prenderne atto e cambiare denominazione sociale".
"Il marchio Rimini Fiera, in tutte le sue declinazioni - conclude Astolfi - ha assunto una notorietà internazionale tale da rendere illegittima la registrazione o anche semplicemente l’utilizzo da parte di terzi, di marchi identici o simili e non solo nell’ambito delle sezioni merceologiche in cui Rimini Fiera SpA opera; questo, in sostanza, il principio che la Suprema Corte ha ribadito".
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