La Segreteria di Stato Industria, Artigianato e Commercio ricorda a tutti i possessori di armi da fuoco l’importanza di aderire al censimento delle armi da fuoco, anche al fine di non incorrere nelle gravi sanzioni per chi detiene armi senza le dovute autorizzazioni.
Secondo quanto stabilito dall'articolo 72 della Legge 23.12.2014 n. 219, il termine ultimo per aderire al censimento delle armi da fuoco è il 30 giugno 2015.
Tutti gli interessati che non hanno ancora aderito al censimento, possono recarsi presso le Brigate della Gendarmeria di competenza territoriale dove riceveranno gli appositi moduli per la fase preliminare del censimento (dichiarazione di possesso di arma/i da fuoco). Il personale della Brigata verificherà la veridicità di quanto dichiarato attraverso database telematici e archivi cartacei e fornirà tutte le indicazioni utili per l’espletamento delle formalità.
Altresì si informano tutti i possessori di arma che la Legge n.122/2012 prevede che anche per la semplice detenzione è necessario un titolo abilitante. Pertanto se il soggetto dichiarante non risulta in possesso di titolo abilitante per la sola detenzione di armi ovvero per l’attività venatoria o sportiva, dovrà presentare apposito certificato medico attestante rispettivamente l’idoneità psichica ovvero psicofisica ovvero la prenotazione per la visita medesima il cui esito sarà propedeutico al rilascio di idoneo titolo alla detenzione. In alternativa, nei medesimi tempi, l’arma dovrà essere ceduta in via definitiva a soggetto titolato.
Comunicato stampa Segreteria di Stato Industria, Artigianato e Commercio
Secondo quanto stabilito dall'articolo 72 della Legge 23.12.2014 n. 219, il termine ultimo per aderire al censimento delle armi da fuoco è il 30 giugno 2015.
Tutti gli interessati che non hanno ancora aderito al censimento, possono recarsi presso le Brigate della Gendarmeria di competenza territoriale dove riceveranno gli appositi moduli per la fase preliminare del censimento (dichiarazione di possesso di arma/i da fuoco). Il personale della Brigata verificherà la veridicità di quanto dichiarato attraverso database telematici e archivi cartacei e fornirà tutte le indicazioni utili per l’espletamento delle formalità.
Altresì si informano tutti i possessori di arma che la Legge n.122/2012 prevede che anche per la semplice detenzione è necessario un titolo abilitante. Pertanto se il soggetto dichiarante non risulta in possesso di titolo abilitante per la sola detenzione di armi ovvero per l’attività venatoria o sportiva, dovrà presentare apposito certificato medico attestante rispettivamente l’idoneità psichica ovvero psicofisica ovvero la prenotazione per la visita medesima il cui esito sarà propedeutico al rilascio di idoneo titolo alla detenzione. In alternativa, nei medesimi tempi, l’arma dovrà essere ceduta in via definitiva a soggetto titolato.
Comunicato stampa Segreteria di Stato Industria, Artigianato e Commercio
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