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“Norme di incompatibilità per l’appartenenza ad associazioni segrete”: messaggio Costituzionale dell'Ecc.ma Reggenza

9 giu 2015
“Norme di incompatibilità per l’appartenenza ad associazioni segrete”: messaggio Costituzionale dell'Ecc.ma Reggenza
“Norme di incompatibilità per l’appartenenza ad associazioni segrete”: messaggio Costituzionale dell'Ecc.ma Reggenza
La Reggenza ha trasmesso oggi all’Ufficio di Presidenza il Messaggio Costituzionale con cui rinvia al Consiglio Grande e Generale - ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4, comma 1, della Legge Costituzionale 16 dicembre 2005 n. 185 e dell’articolo 7, della legge Qualificata 16 dicembre 2005 n.186 - il testo di legge ordinaria “Norme di incompatibilità per l’appartenenza ad associazioni segrete”, approvato dallo stesso Consiglio il 28 maggio 2015, Con il testo di legge si è inteso introdurre incompatibilità (con conseguente decadenza) per determinati ruoli istituzionali tra cui - per quanto di interesse del rinvio - i Capitani Reggenti, i membri del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato, i Magistrati del Tribunale, i membri della Corte dei Trust e i rapporti fiduciari, i membri del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme, incompatibilità, queste, tuttavia che – a mente della Dichiarazione dei Diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’Ordinamento sammarinese (artt 3 e 16) e di successive leggi costituzionali - devono essere disciplinate con legge qualificata e quindi con legge gerarchicamente sovraordinata alla legge ordinaria.
Il testo di legge ordinaria adottato dal Consiglio Grande e Generale è pertanto non conforme alle disposizioni e ai principi della Dichiarazione dei Diritti e più precisamente alle regole in materia di gerarchia delle fonti normative in essa
previste.
Come tale è dunque inidoneo a produrre il risultato che con lo stesso si intende perseguire in quanto incapace di andare a modificare la normativa vigente
in materia di incompatibilità dei Capitani Reggenti, dei membri del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato, dei Magistrati del Tribunale, dei
membri del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme, dei membri della
Corte del Trust.
Inoltre lo stesso è invalido perché viola la Dichiarazione dei Diritti e quindi norme costituzionali. Le leggi ordinarie che intervengono in settori in cui sono costituzionalmente richieste legge speciali (in questo caso qualificate) sono per
principio invalide. Il rinvio del testo di legge in oggetto al Consiglio Grande e Generale consentirà pertanto di dare allo stesso piena efficacia.
L’Ufficio di Presidenza ha quindi iscritto all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Grande e Generale apposito comma per le decisioni di competenza ai sensi dell’articolo 7, commi 3 e 4, della Legge qualificata n.186/2005.

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