È un accordo storico quello che è stato approvato questa mattina, dopo una dettagliata presentazione, dall'Attivo dei rappresentanti sindacali di CSdL-CDLS-USL riuniti al Teatro Nuovo di Dogana. Negli ultimi decenni non si era mai raggiunto un accordo tripartito sottoscritto dal Governo e da tutte le parti sindacali e datoriali, nessuna esclusa. La capacità di mediazione di ciascuno ha quindi avuto il sopravvento rispetto alle singole particolari esigenze. L'accordo è stato dunque sottoposto a votazione segreta con scheda, ed è stato approvato con il 98% dei voti favorevoli. È stata presentata una sintesi dei contenuti sottoscritti, che stabiliscono una serie di emendamenti al Decreto Delegato del 18 agosto 2023 n. 120. Lo stesso accordo tripartito contiene la richiesta di approvare in Consiglio - senza apportare nessun cambiamento - il Decreto modificato così come concordato. Ricordiamo che lo stesso Decreto è all'ordine del giorno della sessione consigliare che si apre lunedì 23 ottobre. Nel merito dei contenuti, importanti novità riguardano le norme sugli ammortizzatori sociali, il tempo determinato, il lavoro temporaneo, i distacchi da imprese forensi. Ammortizzatori sociali. Attualmente, ad un lavoratore a tempo determinato che abbia lavorato ben oltre 12 mesi, al termine del rapporto di lavoro spetta solo l'indennità di disoccupazione, il cui valore è comunque al di sotto dei 1.000 euro; con l'accordo, invece, il lavoratore che avrà avuto contratti a termine per almeno 18 mesi, avrà diritto a percepire la mobilità, come se fosse un lavoratore a tempo indeterminato. Cambia anche il trattamento in caso di dimissioni. Attualmente, chi dopo un periodo di lavoro in un'azienda si dimette, ad esempio perché riceve una offerta migliore da un’altra impresa, ma poi questa va in crisi entro 12 mesi, non matura il diritto alla disoccupazione, o al massimo a quella ridotta (30% per tre mesi). Con l'accordo, invece, se il dipendente ha lavorato almeno sei mesi nella nuova azienda, matura il diritto a percepire la indennità piena. La risoluzione consensuale viene parificata al mancato rinnovo del contratto a termine da parte dell’impresa, con contestuale diritto all’indennità di disoccupazione maturata. Rapporto di lavoro a tempo determinato. Viene incrementata l'attuale durata massima di 18 mesi con 4 rinnovi, oltre il quale scatta la stabilizzazione: ora si passa a 24 mesi. Superati i 18 mesi, quale forma di disincentivo, sull’impresa grava un costo aggiuntivo del 3% da versare nella Cassa Ammortizzatori Sociali (il costo viene recuperato in caso di stabilizzazione). Il numero di lavoratori a tempo determinato non può superare il limite del 25% dell’organico aziendale; in questa quota sono compresi anche eventuali distacchi e lavoratori somministrati. Il diritto di precedenza scatta al superamento dei 6 mesi lavorati in tutti i settori, e vale nei confronti di nuove assunzioni effettuate dall’azienda durante il rapporto di lavoro, e fino a 3 mesi dalla scadenza del contratto, elevati a 6 mesi qualora questo avvenga al termine dei 24 mesi. Lavoro temporaneo. Con le norme attuali, a fronte della liberalizzazione delle assunzioni dovuta alla sensibile riduzione dei disoccupati, le agenzie interinali potrebbero tornare ad operare come prima della normativa risalente al 2005, con una semplice Srl. Le nuove norme stabiliscono che al rilascio della licenza va depositata una fideiussione bancaria, a garanzia delle retribuzioni e contributi dei lavoratori, pari a 200mila euro, maggiorata del 5% del fatturato dell’anno precedente. Inoltre, l’agenzia interinale deve depositare un capitale sociale minimo pari a 77mila euro. L’iscrizione alle liste per il lavoro temporaneo è volontaria; l'eventuale indisponibilità del lavoratore non dà luogo ad alcuna penalizzazione. Per la causale relativa ai picchi di lavoro, la durata massima su base annua è stata ridotta a circa sei mesi rispetto ai 9 attuali. Distacchi da imprese forensi. I distacchi saranno liberi fino al 10% in rapporto ai lavoratori a tempo indeterminato; il limite non può essere superato, e le aziende senza dipendenti sono escluse. Attualmente la quota è pari al 15%. La durata massima del distacco è di 18 mesi nell’arco di 3 anni (edilizia), 4 o 5 anni, a seconda delle mansioni. Per i distacchi tra aziende dello stesso gruppo industriale la durata massima è di 36 mesi. Elemento molto importante, i lavoratori hanno diritto alle stesse condizioni contrattuali applicate nell’impresa sammarinese, se di miglior favore rispetto a quella distaccante. I lavori dell'Attivo dei delegati sono proseguiti nel pomeriggio con la presentazione e il dibattito su un documento elaborato dalle tre organizzazioni sindacali per rilanciare il confronto sulla politica dei redditi, che resta la grande assente nella lotta al caro-vita, con l'obiettivo di tutelare il potere d'acquisto di salari, stipendi e pensioni, a partire dall'attuazione di misure concrete a favore dei cittadini e famiglie in maggiori difficoltà economiche. L'Attivo si è aperto osservando un minuto di raccoglimento per ricordare tutte le vittime del terrorismo e della guerra israelo-palestinese, e quale manifestazione di sostegno alla pace, per la immediata cessazione delle ostilità e per il rispetto dei diritti di entrambe le popolazioni.
cs CSdL - CDLS - USL