Da ieri alle 22.00 i Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno svolto un servizio di controllo, finalizzato alla tutela dei minori, e in particolare al contrasto dello spaccio di droga e alla vendita di bevande alcoliche in particolare nell’area dell’ex pescheria, divenuta vero e proprio punto di riferimento della “movida” riminese. Nel corso del servizio, i militari impiegati in abiti civili, hanno sorpreso un tunisino 24enne che vendeva hashish a un minore. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e a seguito di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di ulteriori 30 grammi di hashish confezionata per la vendita e 300 euro in contanti, mentre per il minore è scattata la segnalazione.
Per quanto riguarda la somministrazione di bevande alcoliche sono stati oggetto di contravvenzione due esercizi, il cui personale è stato sorpreso a vendere bevande non consentite a due minori. Per i proprietari una multa di 666,00 euro. La legge, datata novembre 2012, vieta la somministrazione di bevande alcoliche, sanzionandola ai sensi dell'articolo 689 del codice penale se eseguita nei confronti di minori di 16 anni, e ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 30 marzo 2001 nr. 125, se eseguita nei confronti di minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni. Quest'ultima disposizione si applica anche alla vendita di alcolici per asporto ai minori di qualunque età. È stato sancito anche l'obbligo per il venditore di richiedere l’esibizione del documento di identità, a meno che l'età del giovane non sia manifesta.
Le multe variano in base all'età del minore: se ha meno di 16 anni la violazione è penale, e si può arrivare fino alla sospensione della licenza per l'esercizio commerciale; se invece il minore ha tra i 16 e i 18 anni, la sanzione sarà amministrativa. Qualora l'infrazione si verificasse più di una volta, scatterebbe la sospensione dell'attività per tre mesi. In virtù di questo, i controlli delle forze dell'ordine sono stati mirati soprattutto a verificare se i gestori richiedono l’esibizione della carta d'identità prima di vendere gli alcolici e proseguiranno nelle prossime settimane.
Per quanto riguarda la somministrazione di bevande alcoliche sono stati oggetto di contravvenzione due esercizi, il cui personale è stato sorpreso a vendere bevande non consentite a due minori. Per i proprietari una multa di 666,00 euro. La legge, datata novembre 2012, vieta la somministrazione di bevande alcoliche, sanzionandola ai sensi dell'articolo 689 del codice penale se eseguita nei confronti di minori di 16 anni, e ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 30 marzo 2001 nr. 125, se eseguita nei confronti di minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni. Quest'ultima disposizione si applica anche alla vendita di alcolici per asporto ai minori di qualunque età. È stato sancito anche l'obbligo per il venditore di richiedere l’esibizione del documento di identità, a meno che l'età del giovane non sia manifesta.
Le multe variano in base all'età del minore: se ha meno di 16 anni la violazione è penale, e si può arrivare fino alla sospensione della licenza per l'esercizio commerciale; se invece il minore ha tra i 16 e i 18 anni, la sanzione sarà amministrativa. Qualora l'infrazione si verificasse più di una volta, scatterebbe la sospensione dell'attività per tre mesi. In virtù di questo, i controlli delle forze dell'ordine sono stati mirati soprattutto a verificare se i gestori richiedono l’esibizione della carta d'identità prima di vendere gli alcolici e proseguiranno nelle prossime settimane.
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