La Costituzione italiana, approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1º gennaio 1948, abolì definitivamente la pena di morte per tutti i reati comuni e militari commessi in tempo di pace.
Secondo la normativa previgente la pena di morte era eseguita tramite fucilazione all'interno di uno stabilimento penitenziario e non era ammesso pubblico. La pena di morte rimase nel Codice penale militare di guerra fino alla promulgazione della legge 13 ottobre 1994, n. 589, che l'abolì sostituendola con la massima pena prevista dal codice penale, che è attualmente l'ergastolo.
L'Italia ha poi ratificato il protocollo n. 13 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza, sottoscritto a Vilnius il 3 maggio 2002.
Secondo la normativa previgente la pena di morte era eseguita tramite fucilazione all'interno di uno stabilimento penitenziario e non era ammesso pubblico. La pena di morte rimase nel Codice penale militare di guerra fino alla promulgazione della legge 13 ottobre 1994, n. 589, che l'abolì sostituendola con la massima pena prevista dal codice penale, che è attualmente l'ergastolo.
L'Italia ha poi ratificato il protocollo n. 13 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza, sottoscritto a Vilnius il 3 maggio 2002.
Riproduzione riservata ©