Ancora confusione sulle black list. I chiarimenti agli operatori arrivano in questi giorni da categorie economiche e ordine professionali. Qualche dubbio restava anche dopo la pubblicazione della circolare 53, che doveva offrire specifiche applicative al decreto 40, che prevedeva l’obbligo per gli operatori italiani di rendere comunicazione telematica per ogni interscambio avvenuto con i paesi inclusi nella famigerata lista nera. L’Ordine dei Commercialisti ha dato la sua interpretazione: le commissionarie stabilite da sammarinesi in Italia sono soggetti giuridici autonomi. Pertanto, chi opera con loro non è soggetto all’obbligo di comunicazione. Una lettura alla quale si allinea la Camera di Commercio ed è il direttore Massimo Ghiotti a spiegare: “Non ci sono dubbi di interpretazione; la stessa circolare conforta questa lettura: chi tiene interscambio con concessionarie di sammarinesi in Italia non deve fare alcuna segnalazione telematica, in quanto soggetti giuridici stabiliti in Italia, autonomi rispetto a San Marino”. Dal direttore della Camera di Commercio solo una precisazione su come invece gli obblighi di rendicontazione dell’interscambio permangano, in caso di un rappresentante fiscale in Italia per soggetti sammarinesi. Proprio come sosteneva l’Ordine dei Commercialisti: nessuna novità di carattere sostanziale dalla circolare 53, rispetto a quello che si sapeva, ma solo una conferma rispetto alla corretta interpretazione delle norme.
Annamaria Sirotti
Annamaria Sirotti
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