E' la seconda volta che il Commissario della legge Isabella Pasini accoglie il ricorso di Asset banca, criticando l'operato di Banca Centrale. Questa volta però la bocciatura non è di forma ma di sostanza. Intanto il ricorso è accoglibile, nonostante la liquidazione coatta decisa lunedì perchè, scrive il giudice, “l'emanazione promana dal Direttore generale: pertanto, fino a quando non si realizza questo presupposto, non è in grado di fornire i suoi effetti”. E, alla discussione della domanda cautelare, il provvedimento mantiene la sua efficacia mentre non risulta “emanata” la delibera di liquidazione della banca. C'è anche un riferimento alla tempistica degli interventi di BCSM, con una sottolineatura per quello di liquidazione coatta “che si palesa un quarto d'ora prima dell'udienza”. Si potrebbe essere indotti a pensare, scrive il Magistrato, che la fretta che ha caratterizzato l'operato di Banca Centrale fino ad oggi sia ascrivibile ad altre circostanze quali, ad esempio, il possibile sindacato di un Giudice che possa vanificare le decisioni già prese dall'organo di Vigilanza. La motivazione del provvedimento di amministrazione straordinaria, prosegue il Commissario della legge, non può essere solo formale. “Qui non vi è traccia della ritenuta gravità delle perdite e dell'inadeguatezza del patrimonio sociale oltre all'errore sull'unico calcolo relativamente all'obbligo di ricostruzione del patrimonio. Sembra contraddittorio ritenere gravi anomalie quelle che riguardano solo lo 0,13% dei casi”. Definisce anche “macroscopico errore” considerare autori di riciclaggio il Presidente e il Direttore di Asset – reato considerato grave al punto di agire irreversibilmente sul legame fiduciario di banca/clientela – salvo poi, avvedutasi dell'errore, Banca Centrale considera ora il fatto come “avere nessuna incidenza ai fini della valutazione dei presupposti”. L'ordinanza riserva rilievi molto pesanti anche all'iter adottato dai vertici di via del Voltone:”l'amministrazione straordinaria è strumento finalizzato alla soluzione delle crisi bancarie e non può essere utilizzato come strumento funzionale alla successiva e inevitabile liquidazione coatta amministrativa come sembra invece essere avvenuto nel caso in specie”. “Non si rinvengono né sono state rese note le ragioni della mancata convocazione dell'assemblea più volte richiesta dagli azionisti, pur contestando ad Asset l'obbligo di ricostruzione del capitale, senza però consentirlo ravvisando in ciò oltre che un difetto di motivazione, un vizio evidente di contraddittorietà”. Il giudice scrive anche che “a quanto risulta le misure volte alla risoluzione della crisi di Asset non sono state adottate e anzi l'intervento di BCSM con il blocco dei pagamenti è intervenuto solo dopo che dalla stessa erano fuoriusciti 60 milioni di euro”. La comprova della formalizzazione dell'amministrazione straordinaria alla futura liquidazione coatta, puntualizza il magistrato, è data proprio dalla delibera della Vigilanza “liquidazione senza la quale l'amministrazione non potrebbe procedere alle cessioni in blocco di rapporti giuridici del gruppo, come apprezzate e auspicate dal Congresso di Stato e dal Direttore di BCSM". Il danno, conclude il Magistrato, non riguarda solo azionisti e consiglieri. “Esso è passibile di ridondare sull'intero sistema economico-finanziario sammarinese e sull'interesse pubblico generale che l'operato di BCSM deve perseguire”.
Sonia Tura
Sonia Tura
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