Cambia il nome, ma il modello è quello dell'IVA europea. L'oggetto dell'IGC allora, come indicato nella Relazione d'accompagnamento, è il consumo finale di beni o servizi. In tal modo è in primo luogo assicurato un continuo gettito per l'Erario. Il soggetto d'imposta è l'operatore economico, che – è bene sottolinearlo - non è il destinatario finale della tassazione, ma collabora alla riscossione dell'IGC anticipandola e poi detraendola. Nel progetto di legge – necessariamente complesso ed articolato – il primo titolo è dedicato alle disposizioni generali. Quindi si passa all'individuazione delle regole necessarie per il funzionamento dell'imposta, come la determinazione delle aliquote – sulle quali al momento non ci sono indiscrezioni -, il calcolo della base imponibile e le esenzioni, decise dal legislatore. Il terzo gruppo di norme è dedicato alla detrazione ed al rimborso dell'imposta; poi gli adempimenti contabili. Infine l'indicazione di determinati settori economici – come quelli degli operatori agricoli e turistici - per i quali è previsto un regime agevolato in termini di semplificazione fiscale. Ma l'imposta è sempre la stessa, per evitare distorsioni della concorrenza. Per permettere una graduale transizione dalla monofase all'IGC possono essere previste specifiche norme derogatorie. La fatturazione – in formato cartaceo od elettronico - rappresenta un obbligo essenziale, per il corretto funzionamento del sistema, in quanto permette la piena tracciabilità. Così come la dichiarazione, per la contabilizzazione delle operazioni e la liquidazione dell'imposta all'erario. L'obiettivo finale è l'introduzione di un regime fiscale competitivo e compatibile a livello internazionale.
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