L' apprendistato per il conseguimento di una qualifica lavorativa è riservato ai ragazzi dai 17 ai 25 anni. Il provvedimento prevede una retribuzione per il primo semestre al 50%, che arriva al 60% dopo altri sei mesi rispetto a quella contrattuale corrispondente alla qualifica e al livello retributivo finali fissati dai contratti collettivi di lavoro. Al secondo anno la percentuale sale al 70% per arrivare all'80% a partire dal terzo anno. Non può durare oltre i quattro anni e controbilancia la retribuzione più bassa con l'assunzione a tempo indeterminato. L'”apprendistato formativo” è invece riservato invece agli over 35, con laurea o diploma in tasca, alla loro prima occupazione. Non avrà durata superiore ai due anni e prevede una retribuzione che parte dal 65% fino all'80% delle tabelle dei vari settori . Forti incentivi economici legati anche alla parte relativa alla riconversione e al reinserimento lavorativo, pensata per gli over 50, donne dopo la maternità, disoccupati o inoccupati da almeno tre mesi. Durata di due anni, retribuzione al 70 e 80 per cento.
Nel caso in cui il datore di lavoro non potesse mantenere l'apprendista per motivi non imputabili al lavoratore, dopo il periodo di prova e prima dell'assunzione in tempo indeterminato, dovrà restituire all'ISS la somma corrispondente agli sgravi contributivi di cui ha beneficiato durante il periodo di prova.
sb
Nel caso in cui il datore di lavoro non potesse mantenere l'apprendista per motivi non imputabili al lavoratore, dopo il periodo di prova e prima dell'assunzione in tempo indeterminato, dovrà restituire all'ISS la somma corrispondente agli sgravi contributivi di cui ha beneficiato durante il periodo di prova.
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