Commercianti ed esercenti attività economiche di servizio che espongono cartelli oppure comunicano verbalmente alla clientela la maggiorazione dei prezzi come conseguenza dell'introduzione della Smac fiscale. Le segnalazioni sono arrivate direttamente alla Segreteria di Stato alle Finanze che pertanto ritiene doveroso
precisare come l’introduzione della Smac fiscale non abbia affatto comportato alcuna modifica della tassazione e delle relative aliquote. Più dettagliatamente la legge di riforma fiscale non ha modificato né l’aliquota monofase (17%) , né l’aliquota dell’imposta sui servizi (3%) che gli operatori economici erano già tenuti a liquidare: la prima sugli acquisti dei beni, la seconda sui servizi resi all’utente. Quindi, per la Segreteria la connessione tra Smac fiscale ed aumento dei prezzi non è per nulla corretta né giustificata.
"Si precisa, inoltre che, - scrivono dalle Finanze - al fine di non gravare gli operatori economici dei costi di adeguamento al sistema Smac fiscale, nell’articolo 4 del Decreto Delegato 213/2014 e nella Legge Finanziaria, sono stati previsti contributi economici diretti a favore degli stessi per la copertura dei suddetti costi di adeguamento.
Si chiarisce inoltre che, fino al 30 giugno, gli operatori economici non hanno l’obbligo di transazione per importi pari o inferiori a euro 5, sia nel caso in cui l’acquirente sia munito di Smac oppure no. A fronte di tale periodo transitorio che riguarda le piccole spese, è stata riconosciuta una deducibilità fiscale del 5% forfettario ai contribuenti".
Silvia Pelliccioni
precisare come l’introduzione della Smac fiscale non abbia affatto comportato alcuna modifica della tassazione e delle relative aliquote. Più dettagliatamente la legge di riforma fiscale non ha modificato né l’aliquota monofase (17%) , né l’aliquota dell’imposta sui servizi (3%) che gli operatori economici erano già tenuti a liquidare: la prima sugli acquisti dei beni, la seconda sui servizi resi all’utente. Quindi, per la Segreteria la connessione tra Smac fiscale ed aumento dei prezzi non è per nulla corretta né giustificata.
"Si precisa, inoltre che, - scrivono dalle Finanze - al fine di non gravare gli operatori economici dei costi di adeguamento al sistema Smac fiscale, nell’articolo 4 del Decreto Delegato 213/2014 e nella Legge Finanziaria, sono stati previsti contributi economici diretti a favore degli stessi per la copertura dei suddetti costi di adeguamento.
Si chiarisce inoltre che, fino al 30 giugno, gli operatori economici non hanno l’obbligo di transazione per importi pari o inferiori a euro 5, sia nel caso in cui l’acquirente sia munito di Smac oppure no. A fronte di tale periodo transitorio che riguarda le piccole spese, è stata riconosciuta una deducibilità fiscale del 5% forfettario ai contribuenti".
Silvia Pelliccioni
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