La circolare era attesa da tutti gli addetti ai lavori, specie i commercialisti, e naturalmente da coloro che detengono patrimoni all'estero da regolarizzare. Indicazioni preziose – quelle dell'Agenzia delle Entrate - anche perchè i tempi ormai sono stretti: la deadline per attuare la “collaborazione volontaria” è il 30 settembre. Nel testo non manca un'indicazione su San Marino. E' previsto che per la regolarizzazione di attività detenute in Repubblica, la normativa favorevole prevista - sia con riguardo all'ambito temporale che ai profili sanzionatori -, trovi applicazione anche in mancanza del rilascio dei cosiddetti “waiver”: termine che indica l'autorizzazione rilasciata dai contribuenti, che intendono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria - e continuare a detenere le proprie attività finanziarie fuori dall’Italia o dagli Stati membri della Ue -, agli intermediari finanziari esteri. E poi una serie di altri dettagli interpretativi, validi in generale. Ad esempio si stabilisce che far parte dei soggetti indicati nella cosiddetta Lista Falciani “non preclude la possibilità di accedere alla voluntary”. E' previsto che fino al perfezionamento del rimpatrio giuridico, gli obblighi di monitoraggio fiscale relativi alle attività e agli investimenti esteri, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, ricadono sul contribuente. Non mancano indicazioni relative all'utilizzo delle cassette di sicurezza. Infine i benefici previsti dalla disclosure possono essere riconosciuti anche per il contributo di solidarietà
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