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Referendum: quale l'iter per il voto

8 lug 2006
Referendum: quale l'iter per il voto
La consultazione referendaria si dovrà tenere in una domenica compresa tra il 60mo e il 90mo giorno dalla data del decreto reggenziale di indizione. Sarà la reggenza a stabilire la data. Quindi i giorni di campagna referendaria a cui sono ammessi il comitato promotore del referendum ed eventualmente il comitato contrario la cui domanda di costituzione deve essere notificata alla reggenza correlata da almeno 15 firme di elettori. Possono partecipare le forze politiche presenti in consiglio e le forze politiche che hanno presentato liste nelle elezioni politiche. Possono svolgere comizi il comitato promotore, il comitato contrario e le forze politiche e, su richiesta, anche i singoli cittadini, le associazioni e le forze sociali. Il referendum è approvato se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi, siano essi favorevoli o contrari, e comunque con non meno del 32% dei voti degli iscritti alle liste elettorali. La procedura referendaria si interrompe qualora la legge o l’atto avente forza di legge, sono abrogati o modificati dal consiglio grande e generale, prima della consultazione, in modo da accogliere nella sostanza le richieste del comitato promotore. Interruzione pronunciata con decreto reggenziale su deliberazione del collegio giudicante.

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