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Il Sindacato della Reggenza

29 set 2008
Il Sindacato della Reggenza
Da qualche anno non ci sono più i tradizionali 3 squilli di tromba a segnarne l’inizio. Anche il Sindacato della Reggenza – antico istituto risalente alle Leges Statutae del 1499 – si è modernizzato, e non sono pochi a storcere la bocca per questo motivo.
Ma la sostanza resta la stessa: ogni cittadino può presentare denunce in ordine al “fatto e non fatto” dei Capi di Stato durante il mandato. Può farlo entro 15 giorni dalla conclusione del semestre, indicando in modo chiaro e dettagliato i fatti e le prove. Il sindacato concerne esclusivamente responsabilità istituzionali; per questioni civili o penali si deve ricorrere alle sedi ordinarie.
Dal 2003, in seguito alla legge n° 55, è il Collegio Garante – non più la consueta coppia di sindacatori – a giudicare l’operato della Reggenza. Se ci sono denunce deve riunirsi entro 5 giorni per verificarne l’attendibilità. In caso positivo ha inizio il procedimento. Il Collegio Garante decide con sentenza. Il sindacato – che non riconosce la giurisdizione della Corte Internazionale di Giustizia – caratterizza fortemente l’istituto reggenziale, l’unico degli organi statali sammarinesi sottoposto ad una specifica inquisizione per il proprio operato.

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