La nuova legge affida ai Capi di Stato lo scioglimento del Consiglio Grande e Generale e la convocazione dei comizi in vista della consultazione elettorale. Questo, senza alcun passaggio intermedio.
Infatti la legge qualificata del 2007 prevede la fine della legislatura quando, per qualsiasi causa, il Consiglio viene a perdere trenta dei suoi componenti. Sarà la Reggenza quindi a decidere quando emettere il decreto che avvia, di fatto, la campagna elettorale.
Più difficile, invece, ipotizzare la data delle elezioni. Le forze politiche infatti hanno chiesto di apportare alcune modifiche tecniche alla legge elettorale, per correggere gli errori nati con gli ultimi emendamenti al testo. Ad esempio va fissata la cifra elettorale totale per permettere di conteggiare i voti utili a determinare la coalizione vincente, ma le proposte di modifica si estendono anche allo spoglio dei voti e alla disciplina dell’incompatibilità tra i rappresentanti di lista.
Fra le variabili da calcolare per presumere la data delle elezioni c’è anche il fatto che la legge prevede un minimo di 61 giorni dal decreto di scioglimento ma non fissa alcun termine massimo di tempo. Così come va calcolata la possibilità del ballottaggio che richiederebbe ulteriori 15 giorni di campagna elettorale. Nessun problema invece per la prossima Reggenza. La nuova legge prevede che il Consiglio Grande e Generale, ancorché sciolto, venga convocato per l’elezione dei Capitani Reggenti o, in via straordinaria, sempre dai Capi di Stato.
Infatti la legge qualificata del 2007 prevede la fine della legislatura quando, per qualsiasi causa, il Consiglio viene a perdere trenta dei suoi componenti. Sarà la Reggenza quindi a decidere quando emettere il decreto che avvia, di fatto, la campagna elettorale.
Più difficile, invece, ipotizzare la data delle elezioni. Le forze politiche infatti hanno chiesto di apportare alcune modifiche tecniche alla legge elettorale, per correggere gli errori nati con gli ultimi emendamenti al testo. Ad esempio va fissata la cifra elettorale totale per permettere di conteggiare i voti utili a determinare la coalizione vincente, ma le proposte di modifica si estendono anche allo spoglio dei voti e alla disciplina dell’incompatibilità tra i rappresentanti di lista.
Fra le variabili da calcolare per presumere la data delle elezioni c’è anche il fatto che la legge prevede un minimo di 61 giorni dal decreto di scioglimento ma non fissa alcun termine massimo di tempo. Così come va calcolata la possibilità del ballottaggio che richiederebbe ulteriori 15 giorni di campagna elettorale. Nessun problema invece per la prossima Reggenza. La nuova legge prevede che il Consiglio Grande e Generale, ancorché sciolto, venga convocato per l’elezione dei Capitani Reggenti o, in via straordinaria, sempre dai Capi di Stato.
Riproduzione riservata ©