Sull'ipotesi di eventuali ricorsi il Presidente di BCSM, Catia Tomasetti, non rilascia commenti ulteriori rispetto a quanto già comunicato in precedenza, e ribadisce che “Banca Centrale, prima di qualunque decisione, deve ricevere ed esaminare accuratamente le sentenze”. Due dispositivi – quelli sull'amministrazione straordinaria, e la l.c.a. di Asset -, strettamente correlati. In particolare, nella sentenza che dichiara l'illegittimità della liquidazione coatta, Isabella Pasini ha ravvisato, nella procedura seguita da BCSM, “vizi di difetto di istruttoria, violazione di legge oltre che di motivazione insufficiente e dubbia quanto alla identificazione dei suoi presupposti”. Nelle 80 pagine di motivazioni, un excursus della parabola finale di Asset: vicenda di centrale importanza, nella San Marino di questi anni, con pesanti risvolti anche di carattere politico. Uno dei momenti centrali è il 13 giugno 2017; alle 10.30 era stata fissata l'udienza di discussione della domanda di sospensiva dell'amministrazione straordinaria, ma un quarto d'ora prima – si ricorda nella sentenza -, i legali di BCSM depositarono copia di “estratto verbale della seduta del Coordinamento della Vigilanza” sull'avvio del procedimento di l.c.a.. La domanda cautelare avanzata da Asset venne comunque accolta; ma Savorelli – si ricorda – mai considerò “l'invito a rivedere le determinazioni assunte”. Si continuò a procedere, invece; fino al Decreto-Legge n.89 del 2017, firmato dalla Reggenza Zavoli-D'Ambrosio e dal Segretario di Stato Zanotti, che ratificò la cessione degli attivi e passivi di Asset a Carisp, e che superò anche il vaglio di costituzionalità; a firmare la sentenza del Collegio Garante, l'attuale Dirigente del Tribunale Giovanni Guzzetta. “Risulta che la cessione” – si legge nella sentenza della Pasini – fosse “stata già formalmente auspicata da BCSM, in data 30 maggio 2017 e dal Congresso di Stato” il giorno successivo. Dunque ancor prima della liquidazione; prefigurandosi – continuano le motivazioni - “come strumento risolutivo”, ed “anticipando esiti che non potevano ancora essere noti, in ciò tradendo il vizio di sviamento di potere”. Interessante anche il passaggio nel quale si sottolinea come “le ragioni alla base della l.c.a.” trovino “il loro fondamento in verifiche e valutazioni” compiute da “consulenti esterni”, e non da pubblici ufficiali. Si cita – tra gli altri – il caso della relazione “redatta dall'esperto indipendente Giambattista Duso, Sisco Servizi di Controllo sas, di Tibor Szep & C”. “Risulta – si legge – che l'incarico sia stato conferito dai Commissari Straordinari Dispinzeri e Pedrizzi, in data 5 aprile 2017”; 9 giorni dopo gli stessi Commissari avrebbero rassegnato le dimissioni “ritenendo che fossero ancora da circostanziare i fatti a base dell'amministrazione straordinaria”. Il fatto è che proprio in quel ridotto lasso di tempo – dal 5 al 14 aprile – sarebbe stata effettuata l'analisi su Asset, e questo da una società “che risulta composta da due persone”. Nella stessa relazione si precisava come – anche in ragione del breve tempo a disposizione, e del mancato accesso a tutte le necessarie informazioni – le conclusioni sarebbero potute essere “soggette ad ulteriori modifiche”; e che l'“assesment” non avesse “valore di revisione contabile”. “Sarebbe già sufficiente tale affermazione – si legge nelle motivazioni – per ritenere le valutazioni degli organi della procedura, fondate su questa Relazione, affette da difetto di istruttoria”.
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