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Coronavirus, con il nuovo Dpcm cosa cambia? Ecco cosa si può fare e cosa no

15 ott 2020
Coronavirus, con il nuovo Dpcm cosa cambia? Ecco cosa si può fare e cosa no

Con il Dpcm anti-Covid del Governo, firmato il 13 ottobre 2020, sono in vigore su tutto il territorio nazionale nuove misure che saranno valide per i prossimi trenta giorni. Ecco cosa cambia, cosa è consentito fare e cosa no:

SPORT

Sono vietate tutte le gare, competizioni e attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale, ovvero non riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Addio dunque a calcio e calcetto con amici e parenti così come alle partite di basket e pallavolo. Banditi anche i balli di coppia e di gruppo, sia al chiuso che all’aperto, oltre al pugilato e a tutte le arti marziali che pure dovranno sottostare al divieto. E’ ammessa l’attività sportiva di base e motoria presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

EVENTI SPORTIVI

Per le competizioni sportive riconosciute dal CONI e dal CIP e dalle rispettive federazioni è consentita la presenza di pubblico con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre un massimo di 1.000 spettatori all’aperto e 200 al chiuso, rispettando la distanza di un metro e con misurazione della febbre all’ingresso.

MASCHERINE

E’ obbligatorio indossare la mascherina, al chiuso e all’aperto, su tutto il territorio nazionale ad eccezione delle abitazioni private, dove comunque se ne suggerisce l’utilizzo in presenza di persone non conviventi. Sono escluse dall’obbligo di usare la mascherina le persone che svolgono attività sportiva (mentre è necessario usarla se si fa attività motoria), i bambini di età inferiore ai 6 anni, tutte le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e le persone che interagiscono con loro.

QUARANTENA

La quarantena diventa di 10 giorni, a patto di avere un tampone molecolare unico negativo, ma per i sintomatici positivi il tampone deve essere eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi. Gli asintomatici che continuano ad avere tampone positivo possono uscire dall’isolamento dopo 21 giorni poiché secondo il Comitato Tecnico Scientifico le evidenze disponibili non documentano alcun caso di presenza di virus competente per la replicazione. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato). I contatti stretti dei positivi dovrebbero invece osservare una quarantena di 14 giorni, dall’ultima esposizione al caso, che possono diventare 10 con un test antigenico rapido o molecolare negativo. Non è prevista la quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti del caso (ovvero quando non vi sia stato alcun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità.

COSA SI INTENDE PER “CONTATTO STRETTO”

Per contatto stretto” di un caso positivo di Covid-19, in base alle indicazioni del Ministero della Salute, si intende: 1) una persona che vive nella stessa casa di un positivo; 2) una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con il positivo, come ad esempio una stretta di mano o un faccia a faccia a distanza inferiore ai due metri e per almeno 15 minuti; 3) una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso positivo, come ad esempio dei fazzoletti usati; 4) una persona che si è trovata in un ambiente chiuso con una persona positiva al Covid-19 senza dispositivi di protezione idonei; 5) un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta a un caso Covid-19; 6) una persona che ha viaggiato in autobus, treno, aereo o altro mezzo di trasporto entro due posti rispetto a un caso positivo e comunque i compagni di viaggio e il personale addetto.

GITE SCOLASTICHE

Non sono consentite gite scolastiche, attività didattiche fuori sede e gemellaggi

RISTORANTI E LOCALI

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con servizio al tavolo mentre dopo le 21 non si può sostare davanti ai locali, per evitare assembramenti. Pub, locali e ristoranti con servizio al tavolo chiuderanno a mezzanotte. Prosegue la sospensione delle attività di ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati all’intrattenimento, sia all’aperto che al chiuso. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio e quella da asporto ma con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le 21.

FESTE, CENE E CERIMONIE

Sono vietate le feste al chiuso o all’aperto. Vi è inoltre una forte raccomandazione a limitare gli inviti a casa, evitando di ricevere più di 6 persone non conviventi. Restano chiuse le sale da ballo e le discoteche. Possono invece svolgersi le feste conseguenti alle cerimonie – dai matrimoni ai battesimi, dalle comunioni alle cresime – ma con un limite massimo di 30 persone. Restano consentite, con le regole fissate dai protocolli già in vigore, le cerimonie civili o religiosi, come matrimoni o funerali.


Benedetta de Mattei


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