Siamo venuti a conoscenza di una sentenza di primo grado del Tribunale Civile di San Marino, emessa nelle scorse settimane, degna di menzione. La sentenza ha rigettato le pretese di Tms di pagamento di somme relative alla fornitura di servizi per il caso di un utente di telefonia mobile con collegamento inclusivo di traffico dati, che si era visto addebitare la considerevole somma di circa 27mila euro.
Mentre per lungo tempo l’utente ha pagato bollette mensili di poche decine di euro, all’improvviso il traffico dati ha originato questa somma esorbitante, senza che l’azienda comunicasse l’anomalia all’utente in modo tempestivo e adeguato. Il Giudice ha ritenuto che la Tms non avesse diritto al pagamento di questo traffico internet; infatti lo stesso Magistrato ha giustamente attribuito rilevanza all'obbligo per l’azienda fornitrice di comportarsi secondo buona fede e correttezza nell'esecuzione dei contratti.
In tal senso, ha ravvisato un inadempimento di tale obbligo nel comportamento di Tms, che non ha provveduto a comunicare tempestivamente all'abbonato l’abnorme aumento del traffico telefonico, ai fine di evitargli grossi aggravi economici.
Si tratta di una sentenza che lo Sportello Consumatori saluta con soddisfazione, che dà ragione all’utente, riconoscendo il suo diritto di non pagare cifre richieste dalla Tms per un traffico generato, come prima detto, da anomalie nel funzionamento del collegamento telefonico alla rete internet; anomalie di cui non era stato adeguatamente informato.
In generale, con Tms sono in corso numerosi reclami da parte di cittadini che si sono avvalsi della tutela legale dello Sportello Consumatori, ma - contrariamente a quanto avviene con le compagnie telefoniche italiane - con questa azienda non si riesce in via extragiudiziale a risolvere nessun caso, in quanto purtroppo mantiene un atteggiamento di forte chiusura e rigidità.
Associazione Sportello Consumatori
Mentre per lungo tempo l’utente ha pagato bollette mensili di poche decine di euro, all’improvviso il traffico dati ha originato questa somma esorbitante, senza che l’azienda comunicasse l’anomalia all’utente in modo tempestivo e adeguato. Il Giudice ha ritenuto che la Tms non avesse diritto al pagamento di questo traffico internet; infatti lo stesso Magistrato ha giustamente attribuito rilevanza all'obbligo per l’azienda fornitrice di comportarsi secondo buona fede e correttezza nell'esecuzione dei contratti.
In tal senso, ha ravvisato un inadempimento di tale obbligo nel comportamento di Tms, che non ha provveduto a comunicare tempestivamente all'abbonato l’abnorme aumento del traffico telefonico, ai fine di evitargli grossi aggravi economici.
Si tratta di una sentenza che lo Sportello Consumatori saluta con soddisfazione, che dà ragione all’utente, riconoscendo il suo diritto di non pagare cifre richieste dalla Tms per un traffico generato, come prima detto, da anomalie nel funzionamento del collegamento telefonico alla rete internet; anomalie di cui non era stato adeguatamente informato.
In generale, con Tms sono in corso numerosi reclami da parte di cittadini che si sono avvalsi della tutela legale dello Sportello Consumatori, ma - contrariamente a quanto avviene con le compagnie telefoniche italiane - con questa azienda non si riesce in via extragiudiziale a risolvere nessun caso, in quanto purtroppo mantiene un atteggiamento di forte chiusura e rigidità.
Associazione Sportello Consumatori
Riproduzione riservata ©