Informo di avere inviato mezzo raccomandata alcune richieste di chiarimento a Cassa di Risparmio circa la procedura del passaggio di Asset della stessa banca, attraverso l'avvocato Stefano Pagliai.
Coloro che erano correntisti di Asset risultano creditori - in forza della cessione del passivo effettuato da Asset Banca S.p.a. in l.c.a. - di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino degli importi corrispondenti a quanto presente sui rispettivi conti alla data del 12.06.2017.
In forza, tuttavia, di quanto disposto dall'art. 3 del D. L. n. 89 del 27 luglio 2017 "il complessivo ammontare dei passivi ceduti, pagabili a vista, che superi, per ciascun creditore l'importo di euro 50.000,00=, è convertito, esclusivamente per la somma eccedente i 50.000 euro, in obbligazioni non subordinate emesse dal Cessionario [Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino] aventi scadenza a tre anni dalla data di emissione del presente decreto - legge, remunerate ad un tasso non inferiore all'1,50%". La medesima disciplina, come noto, risulta applicabile anche ai passivi ceduti pagabili a scadenza.
In forza di tale disposto legislativo sorgono appunto alcune richieste di chiarimento attinenti le problematiche in cui stanno incorrendo i correntisti. Nonostante le già manifestate volontà - da parte degli organi istituzionali competenti - di esibire pubblicamente l'atto di cessione stipulato tra Asset Banca S.p.a. in l.c.a. e Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.a. ciò non è ancora avvenuto e, pertanto, l'unica fonte da cui l'interprete esterno può desumere la regolamentazione del passaggio è il D.L. 89 del 2017.
Ebbene, in tale atto legislativo, non è contenuto alcun obbligo, da parte dei creditori di Asset Banca S.p.a. in l.c.a. - e già correntisti di Asset - di aprire un conto corrente presso Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino. Per gli importi inferiori o uguali a 50.000 euro di cui dispone ciascun creditore, infatti, essi rappresentano un credito immediatamente esigibile. Il creditore già correntista, pertanto, potrebbe chiedere che gli venisse corrisposto a mezzo versamento presso altro istituto bancario. Tale possibilità, nei colloqui intercorsi presso la Cassa di Risparmio dagli interessati, sarebbe, invece, stata recisamente negata e non è stato dato comprendere sulla base di quale norma giuridica. Si richiede, pertanto, che venga fornito un chiarimento in ordine a tale questione. Non si comprende, infatti, per quale motivo il correntista, dovrebbe spendere, per trasferire i propri denari altrove, ulteriori importi come spese di estinzione a fronte di un'apertura di conto corrente in Cassa indicata come "obbligatoria". Per quale ragione, inoltre, nella contrattualistica concernente l'apertura dei nuovi conti correnti non si faccia in alcun modo accenno e riferimento all'atto di cessione tra Asset Banca S.p.a. in l.c.a. e Cassa di Risparmio di San Marino. L'apertura dei conti correnti in Cassa, infatti ed all'evidenza, è indicata come scelta obbligata in forza dell'atto di cessione ma non se ne dà alcun modo conto quasi che i già correntisti Asset aprissero nuovi rapporti presso Cassa di Risparmio per un'autonoma scelta!
In secondo luogo, quanto alla conversione dei crediti superiori a 50.000,00= in obbligazioni non subordinate emesse da Cassa di Risparmio in base al regolamento di emissione del prestito obbligazionario "Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, 27.07.2020, TF 1,5%, LVI^ emissione" non si comprende la ragione, essendo la conversione imposta ex lege, per la quale venga richiesta la sottoscrizione non di una mera "presa d'atto" dell'operazione ma piuttosto di una esplicita autorizzazione dell'operazione del seguente tenore: "autorizzo/iamo espressamente l'esecuzione dell'operazione e approviamo fin d'ora il Vostro operato". Come noto, infatti, con riferimento alla conversione prevista all'art. 3 del D.L. 89/2017 è pendente il giudizio dinanzi al Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme della Repubblica di San Marino.
Quid iuris qualora il Collegio Garante dichiarasse illegittima la norma in questione? Dinanzi ad una mera presa d'atto, all'evidenza, verrebbe a essere dichiarata nulla anche la conversione eseguita nei confronti del singolo correntista in forza del decreto legge attualmente al vaglio del giudice costituzionale. Dinanzi, invece, ad un consenso espresso alla sottoscrizione dell'obbligazione - quale quello attualmente richiesto da Cassa di Risparmio - occorre che il correntista sia rassicurato sul fatto che, in caso di dichiarazione di incostituzionalità del precetto, verrà meno anche la conversione del proprio credito in obbligazioni.
Ma vi è dell'altro: non si comprende, ed è il terzo ordine di quesiti che si pone, sulla base di quale disposizione si obblighino i correntisti che non vogliano prestare il consenso espresso alla sottoscrizione dell'obbligazione - in ragione dei dubbi di cui supra - di disporre dei propri denari al di sotto dei 50.000,00=. Non si capisce, infatti, per quale ragione, dato per assodato che i fondi al di sopra di quell'importo restano "congelati" per tre anni - quantomeno fino alla pronuncia del Collegio Garante - il singolo creditore non possa disporre dell'importo inferiore o corrispondente a 50.000,00= se non dopo aver sottoscritto l'obbligazione.
Restano inoltre numerose perplessità sull'applicazione di spese applicate a veri correntisti Asset sui rapporti ceduti. A che titolo sono state applicate dal momento che i rapporti sono stati bloccati?
Ma non basta: non è dato comprendere per quale ragione - con una difformità e disparità di trattamento palese - sulle somme a credito dei soggetti già correntisti Asset NON siano stati riconosciuti in alcun modo gli interessi dal 12.06.2017 al 27.10.2017 mentre sui prestiti e sui debiti gli interessi SIANO stati applicati sia dalla procedura commissariale che dalla stessa Cassa di Risparmio a partire da tali date. Si riferisce, inoltre - ulteriore palese violazione -, che sarebbero stati applicati gli interessi di mora sulle rate di mutuo non tempestivamente corrisposte: circostanza realizzatasi non certo per decisione del debitore ma per il congelamento dei propri fondi imposto dalla procedura commissariale e da Banca Centrale.
Ulteriori dubbi concernono i soggetti già correntisti Asset titolari di contratti di mutuo o di contratti di mutuo c.d. "prima casa" per cui è previsto il contributo dello Stato. Anche con riguardo a tali rapporti dinanzi alle questioni poste dagli interessati non paiono essere state fornite risposte esaustive. Non si è compreso, infatti, se a seguito del blocco dei rapporti durante il "commissariamento" di Asset Banca S.p.a. e durante la liquidazione coatta amministrativa coloro che dovevano corrispondere le rate di mutuo - frattanto intercorse - dovranno corrisponderle integralmente ed in un'unica soluzione alla "riattivazione" del proprio rapporto presso Cassa di Risparmio di San Marino o, più opportunamente, potranno vedersi riconosciuta la facoltà di diluirle in un periodo più ampio di tempo. Al riguardo è stato riferito che i "prestiti" transiteranno da un'istituto all'altro solo il 06.12.2017 ma ancora non è dato sapere quale sarà l'atteggiamento da parte di Cassa di Risparmio.
Con riferimento, inoltre, alle concessioni di c.d. "fido" da parte di Asset Banca non si comprende la ragione per la quale essi non siano stati, compatibilmente con una cessione che dovrebbe prevedere "in blocco" il passaggio di ogni rapporto di natura contrattuale da un'istituto all'altro, riconosciuti anche da parte di Cassa di Risparmio di San Marino. Di più: chi aveva un fido già utilizzato presso Asset Banca sarà costretto a rientrare e secondo quali termini e modalità?
Ulteriore problematica che si è verificata e per la quale non è stata fornita la benchè minima risposta concerne gli assegni già versati presso Asset Banca ma i cui importi non sono stati incassati per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria consenguente alla disposta liquidazione coatta amministrativa. Tale circostanza ha comportato che tali assegni - con i danti causa che ovviamente e comprensibilmente rifiutano di emetterne di nuovi a favore di coloro che hanno già proceduto al versamento - si trovano in un paradossale limbo senza che da Cassa di Risparmio siano state, allo stato, fornite adeguate soluzioni.
Si segnala, infine, che non verrebbe consentito - con i conseguenti gravi danni che potrebbero derivare in capo ai relativi sottoscrittori dinanzi alle movimentazioni del mercato finanziario - ai titolari di un portafoglio titoli di movimentarlo: non si comprende la ragione e, soprattutto, di nuovo, la fonte normativa di un siffatto divieto.
Se entro sette giorni non riceveremo risposta i legali dei correntisti sono pronti ad agire in tutte le sedi.
Bruno Macina, rappresentante dei correntisti di Asset Banca
Coloro che erano correntisti di Asset risultano creditori - in forza della cessione del passivo effettuato da Asset Banca S.p.a. in l.c.a. - di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino degli importi corrispondenti a quanto presente sui rispettivi conti alla data del 12.06.2017.
In forza, tuttavia, di quanto disposto dall'art. 3 del D. L. n. 89 del 27 luglio 2017 "il complessivo ammontare dei passivi ceduti, pagabili a vista, che superi, per ciascun creditore l'importo di euro 50.000,00=, è convertito, esclusivamente per la somma eccedente i 50.000 euro, in obbligazioni non subordinate emesse dal Cessionario [Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino] aventi scadenza a tre anni dalla data di emissione del presente decreto - legge, remunerate ad un tasso non inferiore all'1,50%". La medesima disciplina, come noto, risulta applicabile anche ai passivi ceduti pagabili a scadenza.
In forza di tale disposto legislativo sorgono appunto alcune richieste di chiarimento attinenti le problematiche in cui stanno incorrendo i correntisti. Nonostante le già manifestate volontà - da parte degli organi istituzionali competenti - di esibire pubblicamente l'atto di cessione stipulato tra Asset Banca S.p.a. in l.c.a. e Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.a. ciò non è ancora avvenuto e, pertanto, l'unica fonte da cui l'interprete esterno può desumere la regolamentazione del passaggio è il D.L. 89 del 2017.
Ebbene, in tale atto legislativo, non è contenuto alcun obbligo, da parte dei creditori di Asset Banca S.p.a. in l.c.a. - e già correntisti di Asset - di aprire un conto corrente presso Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino. Per gli importi inferiori o uguali a 50.000 euro di cui dispone ciascun creditore, infatti, essi rappresentano un credito immediatamente esigibile. Il creditore già correntista, pertanto, potrebbe chiedere che gli venisse corrisposto a mezzo versamento presso altro istituto bancario. Tale possibilità, nei colloqui intercorsi presso la Cassa di Risparmio dagli interessati, sarebbe, invece, stata recisamente negata e non è stato dato comprendere sulla base di quale norma giuridica. Si richiede, pertanto, che venga fornito un chiarimento in ordine a tale questione. Non si comprende, infatti, per quale motivo il correntista, dovrebbe spendere, per trasferire i propri denari altrove, ulteriori importi come spese di estinzione a fronte di un'apertura di conto corrente in Cassa indicata come "obbligatoria". Per quale ragione, inoltre, nella contrattualistica concernente l'apertura dei nuovi conti correnti non si faccia in alcun modo accenno e riferimento all'atto di cessione tra Asset Banca S.p.a. in l.c.a. e Cassa di Risparmio di San Marino. L'apertura dei conti correnti in Cassa, infatti ed all'evidenza, è indicata come scelta obbligata in forza dell'atto di cessione ma non se ne dà alcun modo conto quasi che i già correntisti Asset aprissero nuovi rapporti presso Cassa di Risparmio per un'autonoma scelta!
In secondo luogo, quanto alla conversione dei crediti superiori a 50.000,00= in obbligazioni non subordinate emesse da Cassa di Risparmio in base al regolamento di emissione del prestito obbligazionario "Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, 27.07.2020, TF 1,5%, LVI^ emissione" non si comprende la ragione, essendo la conversione imposta ex lege, per la quale venga richiesta la sottoscrizione non di una mera "presa d'atto" dell'operazione ma piuttosto di una esplicita autorizzazione dell'operazione del seguente tenore: "autorizzo/iamo espressamente l'esecuzione dell'operazione e approviamo fin d'ora il Vostro operato". Come noto, infatti, con riferimento alla conversione prevista all'art. 3 del D.L. 89/2017 è pendente il giudizio dinanzi al Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme della Repubblica di San Marino.
Quid iuris qualora il Collegio Garante dichiarasse illegittima la norma in questione? Dinanzi ad una mera presa d'atto, all'evidenza, verrebbe a essere dichiarata nulla anche la conversione eseguita nei confronti del singolo correntista in forza del decreto legge attualmente al vaglio del giudice costituzionale. Dinanzi, invece, ad un consenso espresso alla sottoscrizione dell'obbligazione - quale quello attualmente richiesto da Cassa di Risparmio - occorre che il correntista sia rassicurato sul fatto che, in caso di dichiarazione di incostituzionalità del precetto, verrà meno anche la conversione del proprio credito in obbligazioni.
Ma vi è dell'altro: non si comprende, ed è il terzo ordine di quesiti che si pone, sulla base di quale disposizione si obblighino i correntisti che non vogliano prestare il consenso espresso alla sottoscrizione dell'obbligazione - in ragione dei dubbi di cui supra - di disporre dei propri denari al di sotto dei 50.000,00=. Non si capisce, infatti, per quale ragione, dato per assodato che i fondi al di sopra di quell'importo restano "congelati" per tre anni - quantomeno fino alla pronuncia del Collegio Garante - il singolo creditore non possa disporre dell'importo inferiore o corrispondente a 50.000,00= se non dopo aver sottoscritto l'obbligazione.
Restano inoltre numerose perplessità sull'applicazione di spese applicate a veri correntisti Asset sui rapporti ceduti. A che titolo sono state applicate dal momento che i rapporti sono stati bloccati?
Ma non basta: non è dato comprendere per quale ragione - con una difformità e disparità di trattamento palese - sulle somme a credito dei soggetti già correntisti Asset NON siano stati riconosciuti in alcun modo gli interessi dal 12.06.2017 al 27.10.2017 mentre sui prestiti e sui debiti gli interessi SIANO stati applicati sia dalla procedura commissariale che dalla stessa Cassa di Risparmio a partire da tali date. Si riferisce, inoltre - ulteriore palese violazione -, che sarebbero stati applicati gli interessi di mora sulle rate di mutuo non tempestivamente corrisposte: circostanza realizzatasi non certo per decisione del debitore ma per il congelamento dei propri fondi imposto dalla procedura commissariale e da Banca Centrale.
Ulteriori dubbi concernono i soggetti già correntisti Asset titolari di contratti di mutuo o di contratti di mutuo c.d. "prima casa" per cui è previsto il contributo dello Stato. Anche con riguardo a tali rapporti dinanzi alle questioni poste dagli interessati non paiono essere state fornite risposte esaustive. Non si è compreso, infatti, se a seguito del blocco dei rapporti durante il "commissariamento" di Asset Banca S.p.a. e durante la liquidazione coatta amministrativa coloro che dovevano corrispondere le rate di mutuo - frattanto intercorse - dovranno corrisponderle integralmente ed in un'unica soluzione alla "riattivazione" del proprio rapporto presso Cassa di Risparmio di San Marino o, più opportunamente, potranno vedersi riconosciuta la facoltà di diluirle in un periodo più ampio di tempo. Al riguardo è stato riferito che i "prestiti" transiteranno da un'istituto all'altro solo il 06.12.2017 ma ancora non è dato sapere quale sarà l'atteggiamento da parte di Cassa di Risparmio.
Con riferimento, inoltre, alle concessioni di c.d. "fido" da parte di Asset Banca non si comprende la ragione per la quale essi non siano stati, compatibilmente con una cessione che dovrebbe prevedere "in blocco" il passaggio di ogni rapporto di natura contrattuale da un'istituto all'altro, riconosciuti anche da parte di Cassa di Risparmio di San Marino. Di più: chi aveva un fido già utilizzato presso Asset Banca sarà costretto a rientrare e secondo quali termini e modalità?
Ulteriore problematica che si è verificata e per la quale non è stata fornita la benchè minima risposta concerne gli assegni già versati presso Asset Banca ma i cui importi non sono stati incassati per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria consenguente alla disposta liquidazione coatta amministrativa. Tale circostanza ha comportato che tali assegni - con i danti causa che ovviamente e comprensibilmente rifiutano di emetterne di nuovi a favore di coloro che hanno già proceduto al versamento - si trovano in un paradossale limbo senza che da Cassa di Risparmio siano state, allo stato, fornite adeguate soluzioni.
Si segnala, infine, che non verrebbe consentito - con i conseguenti gravi danni che potrebbero derivare in capo ai relativi sottoscrittori dinanzi alle movimentazioni del mercato finanziario - ai titolari di un portafoglio titoli di movimentarlo: non si comprende la ragione e, soprattutto, di nuovo, la fonte normativa di un siffatto divieto.
Se entro sette giorni non riceveremo risposta i legali dei correntisti sono pronti ad agire in tutte le sedi.
Bruno Macina, rappresentante dei correntisti di Asset Banca
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