La Direzione Generale della Funzione Pubblica è tenuta, nell’esercizio della sua funzione di presidio dell’immagine dell’Amministrazione, ad intervenire nuovamente in merito alla selezione pubblica per la copertura della posizione di Dirigente dell’UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali.
L’esercizio di diritti di cronaca giornalistica e di critica dell’operato di uffici ed organi pubblici è assolutamente legittimo - se effettuato nel rispetto della continenza formale e sostanziale - e, anzi, può fungere da spunto e sprone per migliorare l’azione della “macchina amministrativa”. L’esercizio di tali diritti da parte di operatori professionali è, tuttavia, al pari dell’attività delle organizzazioni pubbliche oggetto di vaglio e censura, regolato da leggi.
In questo senso, la Legge 5 dicembre 2014 n.211 “Legge in materia di editoria e di professione degli operatori dell’informazione” specifica, tra l’altro, come sia un dovere degli operatori dell’informazione “verificare le informazioni acquisite prima della loro pubblicazione, per accertarne l’attendibilità a garanzia di quanto viene diffuso all’opinione pubblica”. L’assoggettamento a tale norme ed il rispetto delle stesse è, invero, precipuamente volto a qualificare l’operatore professionale dell’informazione rispetto a qualunque altro soggetto che scriva e divulghi il proprio pensiero tramite social media.
Preso atto di come l’invito espresso, nel precedente comunicato stampa, da questa Direzione Generale ad esercitare l’accesso ai documenti amministrativi relativi alla vicenda nonché la manifestata disponibilità a fornire chiarimenti sulla disciplina legislativa delle selezioni dirigenziali non siano stati accolti, si richiamano di seguito le vigenti norme regolatrici della materia.
L’articolo 32 del Decreto Delegato n.106/2012 - nella formulazione vigente sin dal 21 giugno 2019 – specifica che: “La commissione di valutazione è composta dal Direttore della Funzione Pubblica o dal Direttore Risorse Umane e Organizzazione, dal Direttore del Dipartimento cui afferisce il candidato, da un esperto nella specifica professione ed, eventualmente, da ulteriori esperti per l’accertamento delle conoscenze linguistiche ed informatiche che potrà avvenire anche tramite la somministrazione di questionari. Gli esperti sono nominati dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica.” e che “Il Direttore Risorse Umane e Organizzazione ed il Direttore del Dipartimento possono delegare l’effettuazione della selezione rispettivamente ad altro Capo del Personale ed ad altro Direttore di Dipartimento.”.
Le norme sulla composizione delle Commissioni di Valutazione nelle selezioni (per posizioni dirigenziali e non) sono, infatti, diverse da quelle relative alla nomina delle Commissioni Giudicatrici nei concorsi. Nel caso di selezioni è, infatti, direttamente la legge a stabilire come il Direttore RUO possa essere sostituito solo da altro dirigente con funzioni di Capo del Personale mentre il Direttore di Dipartimento possa essere sostituito solo da altro Direttore di Dipartimento. La ragionevolezza di tale disposizione è rinvenibile nel fatto che la conoscenza delle norme generali in materia di amministrazione e pubblico impiego non sia appannaggio esclusivo di “laureati in giurisprudenza” bensì costituisca bagaglio tecnico-giuridico necessario per tutti i dirigenti pubblici, specie se apicali.
L’accertamento delle conoscenze professionali è, invece, demandato a Commissario in relazione al quale la norma richiede espressamente ed unicamente il possesso delle specifiche competenze settoriali proprie dell’ufficio, servizio o ambito amministrativo cui afferisce la posizione da coprire in via temporanea.
Questa è la legge e nel caso in esame si è proceduto in conformità alla stessa.
La neo-Commissario Arch. Lucia Mazza, che sostituisce la Dott.ssa Elisa Serra quale Presidente della Commissione, è attualmente Direttore AASLP ed esercita la funzione di Capo del Personale per quell’Ente Pubblico, a termine di legge.
La neo-Commissario Prof.ssa Laura Gobbi, che sostituisce la collega Avv. Romina Parenti, ricopre, ed ha ricoperto in passato, le funzioni di Direttore di Dipartimento.
La Dott.ssa Sabrina Sarti ha ricoperto a lungo la funzione di Dirigente dell’UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali ed è stata, poi, assegnata presso altro ufficio; quindi, non “si troverebbe a valutare il suo futuro Dirigente”. Proprio per i numerosi anni di precedente servizio quale funzionario presso l’UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali è in possesso delle competenze e conoscenze normative ed operative di settore necessarie.
L’articolo 41, comma 1 del Decreto Delegato n.106/2012 – anch’esso nella formulazione vigente sin dal 21 giugno 2019 – specifica in materia di incompatibilità che “1. Il candidato che, tra uno o più membri della Commissione ed uno o più partecipanti al concorso, rilevi il sussistere di rapporti di parentela, affinità, e coniugio …omissis…. e di costituzione di unione civile … omissis… , che possano compromettere l’imparzialità delle operazioni di concorso, può avanzare istanza di ricusazione verso il commissario o i commissari ritenuti incompatibili.”
Questa è la legge. E che la DGFP abbia ritenuto, nella selezione in esame, per ragioni di opportunità - termine questo riferito al merito e non alla legalità dell’azione amministrativa - di sostituire gli originari membri, nulla muta in ordine al quadro giuridico sopra descritto.
Infine, si evidenzia che la dinamica della vicenda - rappresentata e, quindi, probabilmente percepita dalla popolazione come anomala ed equivoca - rientri assolutamente nella fisiologia dei procedimenti concorsuali e selettivi nonché, in genere, dell’attività amministrativa.
La DGFP e la gran parte degli uffici pubblici ricevono ogni giorno istanze, richieste e ricorsi di soggetti che ritengono di “avere ragione ai sensi di legge” e spesso sono soggetti che vantano interessi opposti fra loro (chi vince un concorso/selezione ritiene che l’Amministrazione abbia agito bene e chi lo perde ritiene che l’Amministrazione abbia sbagliato; chi ha ottenuto un permesso per ampliare e sopraelevare la propria abitazione ritiene che l’azione amministrativa sia corretta, il vicino confinante che perde la veduta panoramica, potrebbe pensare di no, ecc.).
Le istanze dei privati possono – e anche questo è fisiologico – altresì determinare l’Amministrazione a rivedere e rivalutare le proprie scelte, per ragioni di opportunità o di legalità, assumendo provvedimenti diversi. Ciò non significa, per usare un linguaggio giornalistico, fare “pastrocchi” o mettere “toppe” ma è traduzione della normale dialettica fra Amministrazione ed Amministrati, dialettica prevista e regolata dalle leggi.
Le segnalazioni e richieste relative al procedimento selettivo in oggetto verranno – al pari di tutte le altre e come usualmente avviene – esaminate e decise da questa Direzione Generale.
Eventuali decisioni negative saranno difficilmente gradite ai soggetti che aspirino ad una valutazione favorevole ma solo perché non condivise dalla parte privata – che, come tale, persegue usualmente interessi propri e personali - non significa siano necessariamente affette da invalidità o dolosamente assunte in ragione di interessi ultronei rispetto a quello pubblico.
Sarà, poi, in ultima istanza, l’Autorità Giudiziaria eventualmente a valutare se le scelte dell’Amministrazione siano legittime o meno.
C.s. Direzione Generale della Funzione Pubblica