Con riferimento ai provvedimenti emanati dal Congresso di Stato e sottoposti a ratifica del Consiglio Grande e Generale, si rappresenta quanto segue. L’articolo 6 della Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese prevede: “La Repubblica riconosce a tutti le libertà civili e politiche. In particolare, sono garantite le libertà della persona, del domicilio, di dimora ed espatrio, di riunione e d'associazione, di manifestazione del pensiero, di coscienza e di culto. E' tutelata la segretezza delle comunicazioni in qualsiasi modo esse avvengano. La legge potrà limitare l'esercizio di tali diritti solo in casi eccezionali per gravi motivi di ordine e di interesse pubblico”. Pertanto, al fine di contenere la diffusione del contagio da Covid-19 nel corso del 2020/2021 e tutelare la salute della popolazione, sono stati presi gli opportuni provvedimenti – dal lockdown alle graduali riaperture – in misura proporzionale alla pressione sulla struttura sanitaria e dell’andamento dei contagi. Nonostante l’emergenza sanitaria e nonostante le normative sammarinesi e quelle internazionali contemplino la possibilità di interventi anche più stringenti rispetto a quelli attuati, l’attenzione ai diritti civili e politici è sempre stata di massimo livello.
Le restrizioni di volta in volta messe in campo sono state contemperate da servizi messi a disposizione della popolazione proprio per limitare i disagi ed assicurare a tutti, indistintamente (art. 14 CEDU), l’accesso alle cure e ai beni di prima necessità, mai venuto a mancare grazie all’incessante impegno della Protezione Civile, dei Corpi di Polizia, del personale sanitario e socio-sanitario e di tutti i volontari sul territorio. Basti pensare alla consegna di alimenti, farmaci e beni di prima necessità a domicilio e alla digitalizzazione di molti servizi pubblici. Si ricorda altresì, sempre a titolo di esempio, che proprio per salvaguardare il rispetto dei diritti politici, nel frattempo estesi anche ai residenti non sammarinesi, le elezioni amministrative (Giunte di Castello) sono state organizzate in modo tale da consentire a tutti la possibilità di votare, incluse le persone in quarantena (sia positive sia asintomatiche), grazie ad un lavoro di coordinamento che ha permesso la raccolta del voto a domicilio.
Oltre a quanto descritto, i provvedimenti emanati nel corso del 2020 e 2021: - hanno garantito l’accesso alle cure e alla sanità pubblica in maniera universale, privilegiando e rafforzando il servizio domiciliare territoriale per limitare l’ospedalizzazione ai soli casi necessari; - sono stati declinati al fine di tutelare le fasce più fragili. Si ricorda a tal proposito, e a mero scopo esemplificativo: la possibilità per le persone disabili di uscire dal domicilio (con accompagnatore) durante il lockdown; l’individuazione di un’area parco riservata ai positivi Covid affinché potessero conservare spazi di libertà senza minacciare la sicurezza altrui; la didattica in presenza per la maggior parte del tempo in tutti gli ordini di scuola (nonché il servizio centri estivi), limitando la DAD al periodo più acuto del lockdown e al 50% negli ordini di scuola superiore e per periodi ristretti; tutela della libertà di culto per tutte religioni presenti in territorio, nel rispetto delle misure igienico sanitarie; la tutela della maternità con possibilità di astenersi dal lavoro già dai primi mesi di gravidanza percependo il 100% della retribuzione; possibilità di usufruire di speciali permessi parentali o di lavorare in smartworking dando la priorità ai dipendenti con situazioni familiari delicate (disabilità, anziani fragili ecc.)
Preme precisare inoltre che la facoltà prevista dall’articolo 6 citata in premessa, è stata esercitata attraverso l’emanazione di appositi decreti legge, ovvero decreti con forza di legge che il Congresso di Stato può adottare in tutti i casi di necessità ed urgenza e che devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio Grande e Generale entro tre mesi dall’emanazione, pena la loro decadenza (Legge Costituzionale 183/2005 all’articolo 2, comma 2, lettera b). Tali decreti -legge sono stati emanati in conformità a quanto disposto dall’articolo 12 della Legge Qualificata 184/2005 ossia sono stati presentati per la promulgazione alla Reggenza con la denominazione di “decreto-legge” e con l’indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità ed urgenza che ne giustificano l’adozione, nonché dell’avvenuta deliberazione del Congresso di Stato.
La stessa CEDU – Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali proprio all’interno degli articoli in cui vengono enunciate le libertà fondamentali (inclusi gli articoli spesso richiamati 8, 9 e 10) stabilisce che l’esercizio di tali libertà possa essere sottoposto a restrizioni quando queste costituiscono misure necessarie alla protezione della salute pubblica o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. A titolo di esempio, il comma 2 dell’articolo 8 della CEDU recita: “2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”
Non si comprende oltretutto il riferimento alla presunta violazione, nell’ambito delle misure intraprese dalle Istituzioni sammarinesi per il contenimento del Covid, degli articoli della CEDU 1, 2 e 5 in quanto tali articoli riguardano: - Art 1 Obbligo per le parti di rispettare la Convenzione (la quale, come sopra riportato, prevede esplicitamente deroghe in gravi casi). - Art 2 Diritto alla vita, il quale prevede “Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:(a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;(b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona regolarmente detenuta;(c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un’insurrezione”. Non è chiaro in quale forma si senta leso tale diritto. - Art. 5 Diritto alla libertà e alla sicurezza, il quale fa esplicito riferimento alla privazione della libertà intesa come arresto o detenzione in carcere. Diritti che nessun provvedimento emanato durante la crisi sanitaria ha calpestato. Se richiamando l’art 5 si intende sottolineare un’insofferenza rispetto alla libertà di circolazione (dovuta ad esempio alle misure di lockdown e coprifuoco) la stessa è sottoposta a limitazione dalla CEDU (art. 2 del Protocollo 4).
Si fa presente inoltre che la Dichiarazione dei diritti umani, oltre all’enunciazione di diritti e libertà, contiene anche un passaggio specifico relativo ai doveri, che è opportuno qui richiamare “Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica”.
Rispetto ai richiami concernenti la Convenzione di Oviedo, il Codice di Norimberga e in generale rispetto al consenso libero e informato, si fa presente che nella Repubblica di San Marino: - la vaccinazione anti-Covid non è obbligatoria ma facoltativa e somministrata su base volontaria; - il piano vaccinale è stato pubblicato il 14 gennaio 2021; - chi si sottopone alla vaccinazione deve firmare apposito consenso informato e le note informative relative alle tipologie di vaccino disponibili in Repubblica (documenti disponibili sul sito https://vaccinocovid.iss.sm/ sezione Documenti). Tali note informative contengono: descrizione del vaccino, modalità del funzionamento e composizione del vaccino (principio attivo e eccipienti), elenco reazioni avverse comuni/non comuni/rare; - la possibilità di partecipare agli studi relativi ai vaccini è facoltativa e ogni persona che intende parteciparvi deve compilare apposito consenso informato.
Per quanto concerne infine il Decreto Legge 85/2021, si chiarisce che lo stesso interviene all’interno dell’attuale contesto (in cui ancora vige lo stato di emergenza sanitaria e in cui è ancora in corso la campagna vaccinale) disponendo graduali allentamenti delle misure restrittive in virtù della presenza di anticorpi nei singoli individui, e non in base a presunte disparità tra chi è vaccinato e chi no come erroneamente inteso da alcuni. Le definizioni di cui all’articolo 1, formulate al fine di una migliore stesura del decreto, non devono trarre in inganno in quanto all’interno della definizione “vaccinati” rientrano altresì categorie non necessariamente sottoposte a vaccino, ovvero coloro che hanno già contratto il Covid e in ogni caso coloro che posseggono anticorpi superiori a 50. Il ragionamento sottostante al Decreto Legge 85/2021 è lo stesso utilizzato, nell’ambito del piano vaccinale, per stabilire quali siano le categorie prioritarie a cui somministrare la vaccinazione: la necessità di tutelare le fasce più fragili (anziani, disabili, pazienti polipatologici, ovvero tutti coloro che, per varie ragioni, hanno una assente o lenta risposta anticorpale) e di preservare i servizi essenziali (operatori sanitari, sociosanitari, personale scolastico, forze di polizia). In base alla stessa ratio, si procede ora agli allentamenti delle misure restrittive tenendo conto delle persone più fragili in questa fase, ovvero di tutti coloro che non hanno sviluppato anticorpi. Proprio la risposta massiccia alla campagna vaccinale da parte della popolazione ha consentito in questa fase di alleggerire le misure previste per le cosiddette fasce “non vaccinabili”, ad esempio per i bambini. Il graduale allentamento delle misure mira al ristabilimento, nel tempo, di una condizione di “normalità” per tutta la popolazione che consentirà di revocare definitivamente lo stato di emergenza sanitaria. A tal fine, occorre procedere di pari passo con un monitoraggio delle conseguenze sanitarie degli allentamenti di volta in volta attuati: sotto questa luce è facile comprendere l’opportunità di salvaguardare ancora, in questa fase, i soggetti privi di risposta anticorpale al Covid.
Comprendiamo perfettamente che le limitazioni lungo questo anno e mezzo, per quanto più leggere rispetto a quelle adottate nel resto del mondo, abbiano creato disagi e imposto ai singoli individui il ripensamento della propria vita privata e professionale: preoccupazioni che sono andate ad aggiungersi a quelle ben più pressanti per la salute dei propri cari, dei figli, degli amici. Allo stesso tempo siamo certi di aver agito in piena coscienza, con tutte le difficoltà e le complessità che una situazione così grave ed inedita ha portato con sé, prendendo decisioni ardue nell’ambito dei poteri previsti dalla normativa sammarinese e internazionale, avendo la tutela della salute pubblica quale cardine attorno a cui costruire i provvedimenti emanati, nel rispetto di ogni legge e di ogni diritto umano.