Negli ultimi tempi il dibattito politico sul tema della giustizia ha assunto toni sempre più aspri e, purtroppo, è sconfinato fino a coinvolgere il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme, che è stato ripetutamente chiamato in causa, tanto impropriamente quanto gratuitamente. Si rende pertanto necessario ricordare che i motivi di incompatibilità al ruolo di membro del Collegio Garante sono stabiliti dalla legge in modo tassativo e non riguardano, né possono riguardare, la produzione scientifica e l’attività accademica dei suoi componenti, né, tantomeno, la libertà di espressione del pensiero, principio quest’ultimo costituzionalmente garantito in tutti gli ordinamenti democratici, primo fra tutti quello della Repubblica di San Marino. A ciò si deve aggiungere che la Legge Costituzionale n. 67/2003 prevede specificamente quali sono le sedi e le modalità attraverso le quali deve essere valutata la presenza di eventuali ragioni di incompatibilità dei componenti del Collegio Garante e, nel pieno rispetto del principio dell’autonomia degli organi costituzionali, attribuisce tale esclusiva competenza allo stesso Collegio Garante, senza consentire l’interferenza di alcun altro organo dello Stato. Il Collegio Garante continuerà ad operare, come sempre ha fatto nella sua pur breve storia, con indipendenza ed autonomia e nell’esclusivo interesse della garanzia dell’ordinamento costituzionale della Repubblica.
Il Presidente del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme Avv. Giovanni Nicolini