Quali difensori del Dott. Lorenzo Cagnoni, comunichiamo che questa mattina il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Rimini, accogliendo le richieste difensive, ha emesso sentenza di non luogo a procedere "perché il fatto non sussiste" per i reati di associazione a delinquere, e "per non aver commesso il fatto" per i reati di concorso in false comunicazioni sociali, di concorso in bancarotta fraudolenta documentale, di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione, di concorso in abuso d'ufficio.
E' quindi platealmente caduto il teorema inquisitorio, che sin dal primo giorno il Dott. Cagnoni ha respinto come assurdo ed infamante, che lo voleva partecipe di un inesistente "sodalizio criminale" finalizzato a commetter una serie di reati.
Permane esclusivamente la residuale accusa relativa agli impegni di compartecipazione al piano di marketing per il rilancio dell'Aeroporto di Rimini da parte della Società del Palazzo dei Congressi S.p.a., che ingiustamente si assume fittizia, in relazione alla quale affronteremo in totale serenità un dibattimento che, per le prove di cui disponiamo, porterà certamente alla definitiva assoluzione del Dott. Cagnoni.
Occorre infatti rimarcare che, quanto alla posizione del Dott. Cagnoni per quelle singole condotte, la Corte di Cassazione ha già scritto “Peraltro, sembra di comprendere che sia stata la Provincia a sollecitare alla Società Palazzo dei Congressi l'adesione al contratto di marketing, ma proprio la Provincia, nella prospettazione dell'accusa condivisa da GIP e TDR, sarebbe stato l'ente truffato. CERTAMENTE poi NON PUO' ESSERE RAVVISATA, allo stato, la responsabilità del presidente della Palazzo dei Congressi ( Cagnoni ) per il fatto che altri contratti erano simulati, atteso che QUELLO OGGETTO DI CONTESTAZIONE ERA REALE e sembra aver avuto esecuzione”.
Lo stesso Procuratore Generale della Corte di Cassazione aveva scritto "La documentazione prodotta dal ricorrente CAGNONI, al di là della natura privatistica o meno all'epoca dei fatti della società da questi rappresentata, rivela, inoltre, che la prestazione prevista in contratto è stata effettivamente eseguita".
Va da ultimo rimarcato che, a fronte di un sequestro iniziale di € 749.000 per ciascun indagato, poi ridotto su nostra istanza ad € 650.000 complessivi, il G.U.P. ha ulteriormente ridotto l'importo a carico di ciascun imputato ad € 72.222.
Certi che la sentenza di assoluzione del Dott. Cagnoni, "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto", avrà altrettanto risalto quanto ne hanno avute le notizie in questi anni puntualmente diffuse prima di ogni udienza, con cui si dava per accertato l'inesistente "sodalizio criminale", porgiamo i migliori saluti.
Avv. Cesare Brancaleoni
Avv. Roberto Brancaleoni
E' quindi platealmente caduto il teorema inquisitorio, che sin dal primo giorno il Dott. Cagnoni ha respinto come assurdo ed infamante, che lo voleva partecipe di un inesistente "sodalizio criminale" finalizzato a commetter una serie di reati.
Permane esclusivamente la residuale accusa relativa agli impegni di compartecipazione al piano di marketing per il rilancio dell'Aeroporto di Rimini da parte della Società del Palazzo dei Congressi S.p.a., che ingiustamente si assume fittizia, in relazione alla quale affronteremo in totale serenità un dibattimento che, per le prove di cui disponiamo, porterà certamente alla definitiva assoluzione del Dott. Cagnoni.
Occorre infatti rimarcare che, quanto alla posizione del Dott. Cagnoni per quelle singole condotte, la Corte di Cassazione ha già scritto “Peraltro, sembra di comprendere che sia stata la Provincia a sollecitare alla Società Palazzo dei Congressi l'adesione al contratto di marketing, ma proprio la Provincia, nella prospettazione dell'accusa condivisa da GIP e TDR, sarebbe stato l'ente truffato. CERTAMENTE poi NON PUO' ESSERE RAVVISATA, allo stato, la responsabilità del presidente della Palazzo dei Congressi ( Cagnoni ) per il fatto che altri contratti erano simulati, atteso che QUELLO OGGETTO DI CONTESTAZIONE ERA REALE e sembra aver avuto esecuzione”.
Lo stesso Procuratore Generale della Corte di Cassazione aveva scritto "La documentazione prodotta dal ricorrente CAGNONI, al di là della natura privatistica o meno all'epoca dei fatti della società da questi rappresentata, rivela, inoltre, che la prestazione prevista in contratto è stata effettivamente eseguita".
Va da ultimo rimarcato che, a fronte di un sequestro iniziale di € 749.000 per ciascun indagato, poi ridotto su nostra istanza ad € 650.000 complessivi, il G.U.P. ha ulteriormente ridotto l'importo a carico di ciascun imputato ad € 72.222.
Certi che la sentenza di assoluzione del Dott. Cagnoni, "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto", avrà altrettanto risalto quanto ne hanno avute le notizie in questi anni puntualmente diffuse prima di ogni udienza, con cui si dava per accertato l'inesistente "sodalizio criminale", porgiamo i migliori saluti.
Avv. Cesare Brancaleoni
Avv. Roberto Brancaleoni
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