La circolare 53/E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce gli aspetti applicativi del decreto legge 25 marzo 2010 n°40 convertito dalla legge 22 maggio 2010 n°73 e conferma a tutti gli effetti la presenza di San Marino e Svizzera nella black list italiana. Vengono invece esclusi dagli obblighi Cipro, Malta e Corea del Sud che fino a poco fa erano considerati alla stessa stregua della nostra Repubblica e della Confederazione Elvetica. Esclusioni e inserimenti in black list sono prerogativa diretta del ministro Tremonti. Le disposizioni vengono introdotte per contrastare, in particolare, le frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali, operate nelle forme dei cosiddetti “caroselli” e “cartiere”. Entro il 2 novembre, i soggettivi passivi Iva italiani, dovranno comunicare all’agenzia delle entrate, per via telematica le operazioni economiche con San Marino riferite al periodo luglio-agosto. Nello specifico: le cessioni e gli aquisti di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute. La comunicazione dovrà avvenire a cadenza mensile, o trimestrale nel caso l’ammontare non superi nei tre mesi considerati i 50mila euro.
Luca Salvatori
Luca Salvatori
Riproduzione riservata ©