"Il Comitato Amministratore di FONDISS, sentiti anche i soggetti coinvolti nella gestione del Fondo di Previdenza Complementare, ritiene opportuno specificare quanto segue.
Innanzitutto le attività di banca depositaria e di gestione amministrativa/contabile di un qualsiasi Fondo di Previdenza Complementare sono a titolo oneroso, poiché richiedono presidi organizzativi, personale dedicato e strumentazione specialistica dei soggetti assegnatari, soprattutto quando queste attività non sono già svolte da tali soggetti.
In merito al ruolo di Banca Centrale quale banca depositaria, il Decreto Legge n. 118/2013 mantiene il ruolo e la responsabilità in capo alla stessa Banca Centrale ma permette l?esternalizzazione delle attività operative a soggetti specializzati per ragioni di economicità. L?attività di banca depositaria prevede tipicamente: regolamento e custodia degli strumenti finanziari, gestione eventi aziendali, verifica dei limiti degli investimenti, ricalcolo e verifica del valore della quota, rendicontazione finanziaria e segnalazioni alle autorità di vigilanza. Sulla base di quanto indicato la funzione di banca depositaria è fortemente specialistica e richiede elevati investimenti in infrastrutture informatiche, presidi organizzativi e patrimonio elevato, che si traducono in elevati costi fissi (tali costi dovrebbero essere a carico degli iscritti al Fondo o della collettività) e nella presenza di pochi operatori. A conferma di quanto sopra tale attività è svolta, in Italia, da soli cinque soggetti, dei quali quattro esteri, e con masse amministrate da ciascun soggetto, a livello globale, variabili da alcune decine di miliardi di euro ad alcune centinaia di miliardi; queste economie di scala consentono di erogare il servizio a costi contenuti per il singolo aderente. Queste considerazioni hanno suggerito la necessità di tale modifica legislativa.
Inoltre Banca Centrale continuerà a gestire, attraverso il servizio di Tesoreria di Stato, la raccolta dei versamenti degli iscritti.
In riferimento all?assegnazione a soggetti terzi professionali dell?attività di gestione finanziaria, tale eventualità era già contemplata nel testo della Legge n. 191/2011, che prevedeva la possibilità di affidare la gestione delle risorse a uno o più gestori autorizzati attraverso la stipula di una specifica convenzione. Il Decreto Legge n. 118/2013 estende tale possibilità di affidamento a soggetti equivalenti residenti in uno stato appartenente all?Unione Europea. Tale estensione si giustifica con la volontà di poter ampliare la scelta di soggetti caratterizzati da elevata specializzazione e professionalità, a costi il più possibile contenuti. L?attività di gestione è caratterizzata da economie di scala e scopo e la selezione di un gestore di grandi dimensioni potrebbe garantire costi limitati per l?aderente. Inoltre l?ampliamento della platea dei potenziali gestori autorizzati potrà consentire al Fondo di ottenere anche delle condizioni economiche più vantaggiose, a parità di altre condizioni, grazie al maggiore livello di concorrenzialità raggiunto. Si è inoltre resa necessaria una modifica del richiamo legislativo alla Legge n. 165/2005, poiché il riferimento nella Legge n. 191/2011 era impreciso.
In merito al ruolo assegnato all?ISS, il ricorso a un soggetto terzo per alcune funzioni di natura amministrativo/contabile avviene mantenendo la responsabilità dell?intero processo in capo all?ISS, garantendo un servizio complessivamente migliore in termini di efficienza, utilizzando un soggetto specializzato.
La gestione del fondo previdenziale pubblico integrativo FONDISS richiede infrastrutture tecnologiche e presidi organizzativi che non sono attualmente posseduti dai soggetti coinvolti. Questi elementi sono necessari per l'operatività di un qualunque fondo previdenziale integrativo, pubblico o privato, rendendo inevitabile l'affidamento a gestori esterni specializzati di tali servizi.
Le modifiche apportate dal Decreto Legge n. 118/2013 si prefiggono l?obiettivo di permettere di ottimizzare i costi di gestione del Fondo e di massimizzare i rendimenti a vantaggio degli iscritti, poiché per FONDISS resta primario ed esclusivo l'obiettivo di assicurare una redditività coerente con i fini previdenziali e minimi costi di gestione.
In definitiva, il Decreto Legge n. 118/2013 non modifica i ruoli e le responsabilità attribuite alla Banca Centrale e all?ISS, che rimangono i soggetti responsabili nello svolgimento delle attività rispettivamente di banca depositaria e amministrativa/contabile.
Il Comitato Amministratore, con la presente nota, confida di avere chiarito tali aspetti riguardanti questa materia nuova ma allo stesso tempo di così rilevante importanza per la collettività.
Il Comitato Amministratore di FONDISS"
Innanzitutto le attività di banca depositaria e di gestione amministrativa/contabile di un qualsiasi Fondo di Previdenza Complementare sono a titolo oneroso, poiché richiedono presidi organizzativi, personale dedicato e strumentazione specialistica dei soggetti assegnatari, soprattutto quando queste attività non sono già svolte da tali soggetti.
In merito al ruolo di Banca Centrale quale banca depositaria, il Decreto Legge n. 118/2013 mantiene il ruolo e la responsabilità in capo alla stessa Banca Centrale ma permette l?esternalizzazione delle attività operative a soggetti specializzati per ragioni di economicità. L?attività di banca depositaria prevede tipicamente: regolamento e custodia degli strumenti finanziari, gestione eventi aziendali, verifica dei limiti degli investimenti, ricalcolo e verifica del valore della quota, rendicontazione finanziaria e segnalazioni alle autorità di vigilanza. Sulla base di quanto indicato la funzione di banca depositaria è fortemente specialistica e richiede elevati investimenti in infrastrutture informatiche, presidi organizzativi e patrimonio elevato, che si traducono in elevati costi fissi (tali costi dovrebbero essere a carico degli iscritti al Fondo o della collettività) e nella presenza di pochi operatori. A conferma di quanto sopra tale attività è svolta, in Italia, da soli cinque soggetti, dei quali quattro esteri, e con masse amministrate da ciascun soggetto, a livello globale, variabili da alcune decine di miliardi di euro ad alcune centinaia di miliardi; queste economie di scala consentono di erogare il servizio a costi contenuti per il singolo aderente. Queste considerazioni hanno suggerito la necessità di tale modifica legislativa.
Inoltre Banca Centrale continuerà a gestire, attraverso il servizio di Tesoreria di Stato, la raccolta dei versamenti degli iscritti.
In riferimento all?assegnazione a soggetti terzi professionali dell?attività di gestione finanziaria, tale eventualità era già contemplata nel testo della Legge n. 191/2011, che prevedeva la possibilità di affidare la gestione delle risorse a uno o più gestori autorizzati attraverso la stipula di una specifica convenzione. Il Decreto Legge n. 118/2013 estende tale possibilità di affidamento a soggetti equivalenti residenti in uno stato appartenente all?Unione Europea. Tale estensione si giustifica con la volontà di poter ampliare la scelta di soggetti caratterizzati da elevata specializzazione e professionalità, a costi il più possibile contenuti. L?attività di gestione è caratterizzata da economie di scala e scopo e la selezione di un gestore di grandi dimensioni potrebbe garantire costi limitati per l?aderente. Inoltre l?ampliamento della platea dei potenziali gestori autorizzati potrà consentire al Fondo di ottenere anche delle condizioni economiche più vantaggiose, a parità di altre condizioni, grazie al maggiore livello di concorrenzialità raggiunto. Si è inoltre resa necessaria una modifica del richiamo legislativo alla Legge n. 165/2005, poiché il riferimento nella Legge n. 191/2011 era impreciso.
In merito al ruolo assegnato all?ISS, il ricorso a un soggetto terzo per alcune funzioni di natura amministrativo/contabile avviene mantenendo la responsabilità dell?intero processo in capo all?ISS, garantendo un servizio complessivamente migliore in termini di efficienza, utilizzando un soggetto specializzato.
La gestione del fondo previdenziale pubblico integrativo FONDISS richiede infrastrutture tecnologiche e presidi organizzativi che non sono attualmente posseduti dai soggetti coinvolti. Questi elementi sono necessari per l'operatività di un qualunque fondo previdenziale integrativo, pubblico o privato, rendendo inevitabile l'affidamento a gestori esterni specializzati di tali servizi.
Le modifiche apportate dal Decreto Legge n. 118/2013 si prefiggono l?obiettivo di permettere di ottimizzare i costi di gestione del Fondo e di massimizzare i rendimenti a vantaggio degli iscritti, poiché per FONDISS resta primario ed esclusivo l'obiettivo di assicurare una redditività coerente con i fini previdenziali e minimi costi di gestione.
In definitiva, il Decreto Legge n. 118/2013 non modifica i ruoli e le responsabilità attribuite alla Banca Centrale e all?ISS, che rimangono i soggetti responsabili nello svolgimento delle attività rispettivamente di banca depositaria e amministrativa/contabile.
Il Comitato Amministratore, con la presente nota, confida di avere chiarito tali aspetti riguardanti questa materia nuova ma allo stesso tempo di così rilevante importanza per la collettività.
Il Comitato Amministratore di FONDISS"
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