Cambia il mondo del lavoro, cambiano i regolamenti e la Legge quadro, presentata dal segretario andreoli a sindacati e categorie economiche, intende riordinare e modernizzare le attuali normative. Si amplia il quadro delle competenze della Commissione paritetica per il lavoro e della durata pari alla legislatura e nominata dal Consiglio Grande e Generale. E’ chiamata a svolgere un ruolo consultivo e di controllo per le politiche del lavoro e della formazione, a dettare i criteri per la gestione delle graduatorie di avviamento, vigilare sull’attuazione delle leggi e le normative, a redigere per il Parlamento una relazione annuale sullo stato dell’occupazione. Vengono istituiti, all’interno dell’Ufficio del Lavoro, l’Ufficio di Orientamento per migliorare l’accesso all’occupazione e assistere le imprese e l’Ufficio Informativo per promuovere l’efficienza dei servizi per l’impiego. A
mpio il capitolo del contratto di lavoro temporaneo, o lavoro interinale. Si prevede l’istituzione di un albo, disciplinato da un Decreto Reggenziale, a cui le imprese di fornitura di lavoro temporaneo si dovranno iscrivere. I casi in cui si puo ricorrere al lavoro temporaneo, ossia per le attività di carattere limitato, per esigenze improvvise, non programmabili o per incrementi temporanei di lavoro. Per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto. Per le qualifiche e le mansioni specifiche previste dal contratto collettivo unico e generale del lavoro del settore di appartenenza. Si stabilisce che il contratto di lavoro temporaneo, tra impresa fornitrice e impresa utilizzatrice, deve essere stipulato in forma scritta, in mancanza della quale il contratto è nullo e il rapporto è da considerarsi un’ assuzione abusiva di subordinati, si devono indicare gli estremi, il numero dei lavoratori richiesti, le motivazioni, il luogo e l’orario di lavoro, il trattamento economico e normativo, l’inizio e il termine.
mpio il capitolo del contratto di lavoro temporaneo, o lavoro interinale. Si prevede l’istituzione di un albo, disciplinato da un Decreto Reggenziale, a cui le imprese di fornitura di lavoro temporaneo si dovranno iscrivere. I casi in cui si puo ricorrere al lavoro temporaneo, ossia per le attività di carattere limitato, per esigenze improvvise, non programmabili o per incrementi temporanei di lavoro. Per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto. Per le qualifiche e le mansioni specifiche previste dal contratto collettivo unico e generale del lavoro del settore di appartenenza. Si stabilisce che il contratto di lavoro temporaneo, tra impresa fornitrice e impresa utilizzatrice, deve essere stipulato in forma scritta, in mancanza della quale il contratto è nullo e il rapporto è da considerarsi un’ assuzione abusiva di subordinati, si devono indicare gli estremi, il numero dei lavoratori richiesti, le motivazioni, il luogo e l’orario di lavoro, il trattamento economico e normativo, l’inizio e il termine.
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