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San Marino: le finanze precisano sui residui attivi

5 nov 2013
San Marino: le finanze precisano sui residui attivi
"La legge n. 30 del 1998 sulla contabilità di Stato dispone come trattare i residui attivi ai fini della compilazione del bilancio. I residui attivi sono quelle poste che l’amministrazione ha registrato “in entrata” degli anni precedenti" così in una nota delle finanze "In ogni bilancio successivo sono riportate come somme da riscuotere e vanno ad aumentare il totale delle entrate. Per non gonfiare indebitamente la cifra dell’attivo di bilancio, dal punto di vista contabile l’art. 65 della legge n. 30/1998 prevede che i residui attivi non oggetto di riscossione entro il terzo esercizio successivo alla loro iscrizione si intendono perenti agli effetti amministrativi e che l'eventuale riscossione di somme relative a residui dichiarati perenti è imputata sul capitolo di bilancio pertinente in conto competenza dell'anno in cui si verifica. "Queste somme restano comunque da riscuotere perché il debito del contribuente non si estingue facilmente. Vengono esclusivamente tolte, contabilmente, dalle entrate di bilancio, come chiede lo stesso Fondo Monetario. "La cancellazione dei residui attivi è procedura di correttezza e trasparenza e si applica a tutti, in modo che non alterino i dati di bilancio" proseguono le Finanze
"In particolare sui residui attivi di competenza dell’Ufficio del Registro e Conservatoria, preme precisare che essi non riguardano le imposte dovute sugli atti e contratti portati alla registrazione, perché vengono riscosse immediatamente prima delle formalità.
Si tratta invece imposte e tasse iscritte a ruolo nel 2007 e 2008, riguardanti principalmente Cartella Unica delle Tasse (dove confluiscono imposte societarie, tassa TV, licenze d’esercizio, tassa sulla pubblicità ), le sanzioni penali emesse dal Commissario della Legge in procedimenti penali verso cittadini sammarinesi e stranieri, imposte di registro e di bollo a vario titolo."
Ci si permette di far notare infine, che l’articolo del codice penale citato non corrisponde assolutamente con la cancellazione dei residui dal bilancio. Esso infatti parla del “risarcimento danni” in caso di reato prescritto e indica che le obbligazioni civili di risarcimento del danno patrimoniale derivanti da reato, non si prescrivono con la prescrizione del reato stesso.
I residui in questione riguardano, come detto sopra, debiti erariali e non danni da risarcire alle vittime di reati. E comunque, si ribadisce, la cancellazione dei residui non estingue i debiti erariali sottostanti, che saranno registrati tra le entrate del bilancio negli esercizi in cui fossero riscossi. Si evidenzia infine che i crediti in oggetto sono iscritti a ruolo ai sensi della legge n. 70/2004 e sue successive modifiche e che sono soggetti alle procedure di riscossione da parte del Servizio di Esattoria di Banca Centrale.

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