Gli editori di giornali e siti avranno diritto a un "equo compenso" per gli articoli, le foto, le fotogallery, i video, i podcast che vengono veicolati dai giganti di Internet, dai motori di ricerca, dai social network. Più in generale beneficeranno di una maggiore protezione per le notizie e i contenuti che creano ogni giorno per i loro lettori. Il Consiglio dei ministri ha recepito infatti la direttiva europea 2019/790 sul "diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale" attraverso l'approvazione di un suo decreto legislativo, con alcune modifiche dopo le osservazioni delle Commissioni parlamentari, che è stato predisposto dal sottosegretario alla Presidenza (con delega all'editoria) Giuseppe Moles.
Lo schema prevede che le piattaforme online (inclusi i social network), quando concedono l'accesso al pubblico a opere protette dal diritto d'autore caricate dai loro utenti, hanno l'obbligo di ottenere un'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti (sono escluse, tra gli altri, le enciclopedie online, i repertori didattici e scientifici, i prestatori di mercati online, i servizi cloud). La normativa introduce a favore degli autori e degli artisti interpreti o esecutori, tradizionalmente ritenuti più deboli, il principio della remunerazione adeguata e proporzionata al valore potenziale o effettivo dei diritti concessi in licenza o trasferiti.
In sintesi le principali modifiche adottate a seguito del recepimento delle osservazioni delle Commissioni parlamentari:
- È stato valorizzato il ruolo degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente nelle attività di negoziazione e rinegoziazione relative agli utilizzi delle opere dei propri iscritti;
- È stato, inoltre, chiarito che gli artisti interpreti e esecutori di fonogrammi, in caso di cessione del diritto a un produttore, hanno il diritto di ottenere la corrispondente equa remunerazione, adeguata e proporzionata, secondo apposite clausole contrattuali. Si vogliono in tal modo assicurare compensi adeguati agli artisti del settore musicale, garantendo che le entrate generate dallo sfruttamento delle opere musicali in streaming non siano distribuite in modo sproporzionato;
- È stato previsto che in alcuni limitati casi la remunerazione di autori e artisti, anziché commisurata ai ricavi che derivano dallo sfruttamento delle loro opere, può essere realizzata in modo forfettario;
- È stato rafforzato il meccanismo di negoziazione assistita previsto nei casi in cui le parti incontrino difficoltà nel raggiungere un accordo per la concessione di una licenza per lo sfruttamento di opere audiovisive su servizi di video on demand. Si prevede infatti che ciascuna delle parti può chiedere l'assistenza dell'Agcom, che fornisce indicazioni sulle opportune soluzioni negoziali, anche con riferimento alla determinazione del compenso dovuto;
- È stato previsto che, in difetto di accordo tra le parti, l'entità della remunerazione dovuta è definita dall'Agcom. È stato dato riconoscimento anche alle figure dei direttori del doppiaggio, dei doppiatori, degli adattatori dei dialoghi e dei traduttori;
- È stato chiarito l'ambito di applicazione dell'eccezione relativa all'estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica, prevedendo che gli organismi di ricerca possono liberamente divulgare solo gli esiti delle ricerche, non anche il materiale utilizzato nel corso delle stesse.