È legittimo il divieto di vendita di alcolici da asporto in vetro dopo le 22. Lo ha stabilito il Tar dell'Emilia-Romagna che ha rigettato il ricorso di alcuni titolari di market contro il Comune di Rimini. Attraverso quell'atto, del 2013, il Consiglio comunale aveva modificato il regolamento di polizia urbana definendo limiti più stringenti per la vendita di bevande alcoliche da asporto, per contrastarne l'abuso, in particolare spiega il Comune, da parte dei giovani "che spesso si rivolgono ai market per avere accesso a birra, vino e superalcolici a prezzi contenuti". Il Tar ha osservato che la delibera non ha interferito con la liberalizzazione degli orari di apertura delle attività commerciali (materia di competenza dello Stato), ma è intervenuta solo per limitare la vendita di una specifica tipologia di prodotto in una precisa fascia oraria. Neppure c'è stata una violazione del principio di concorrenza ed è stata ritenuta priva di fondamento anche la presunta incongruità delle misure adottate dall'amministrazione rispetto all'obiettivo del contenimento del degrado urbano.
Divieto vendita alcolici in bottiglia dopo le 22, il Tar dà ragione al Comune di Rimini
2 lug 2020
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