E’ stato ribattezzato “giusto processo”, perché intende tutelare il diritto di difesa, oggi non sufficientemente garantito, e far sì che il procedimento risponda a criteri di speditezza, economicità, pubblicità e indipendenza dei giudizi. La prima e più importante novità è l’introduzione della comunicazione giudiziaria, iscritta nel registro delle notizie di reato, quella che in Italia veniva comunemente chiamato avviso di garanzia, oggi inesistente nell’ordinamento giudiziario sammarinese, poiché un cittadino poteva essere indagato e non saperne nulla, almeno fino al momento dell’eventuale rinvio a giudizio. In questo modo, d’ora in poi, sin dalle prime battute dell’indagine la difesa potrà agire e richiedere gli atti. Sono poi stabiliti tempi certi per l’istruttoria, che prima erano senza limiti. Il termine è perentorio, e pari ad un terzo del tempo occorrente per la prescrizione del reato più grave. Esempio: se il reato si prescrive in tre anni, il massimo del tempo concesso per l’istruttoria è di un anno. Ci possono essere casi per cui sarà possibile prorogare tali tempi, ad esempio per eseguire una perizia o per attendere l’esecuzione di una rogatoria internazionale. L’istruttoria può essere segreta, ma è una eccezione alla regola che è sempre e comunque quella della pubblicità. Per particolari ragioni di carattere eccezionale il giudice inquirente può dichiarare lo stato di temporanea segretezza, per un massimo di sei mesi, prorogabili di altri tre. Altra novità introdotta è la possibilità di appellarsi, da parte degli interessati, all’archiviazione di un fascicolo, oggi non concessa. Ed è il giudice delle appellazioni penali a decidere se riaprire o meno l’istruttoria. L’articolo 9 impone il divieto di pubblicazione degli atti coperti da segreto istruttorio, o assoggettati ad un regime di segretezza speciale, nonché degli atti istruttori del dibattimento celebrato a porte chiuse: la violazione delle disposizioni è punita con la multa di 12.000 euro.
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